Deliberazione di G.C. n. 6 del 18/1/2005
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005.
Relaziona l'Assessore al Bilancio ;
Vista la legge 28/12/2001, n. 448, art. 27, comma 8, che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali compresa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, che, per l'anno 2005, è il 28/02/2005 (D.L. 30/12/2004, n. 314) ;
Accertato che per l'anno 2004 le aliquote in vigore erano le seguenti :
1) Abitazione principale e sua pertinenza: 5,75 per mille ,
2) Altri fabbricati (diversi da quelli di cui al punto 1): 6,75 per mille ,
3) Terreni con destinazione agricola: 5,75 per mille ,
4) Terreni con destinazione artigianale, edificabile etc. (diversi da quelli di cui al punto 3): 6,75 per mille ,
Ritenuto di mantenere le medesime aliquote anche per l'anno 2005 ;
Precisato che con proprio atto n. 132 del 18/12/2001, esecutivo per legge, veniva fissato il valore venale delle aree fabbricabili per calcolo ICI, e ritenuto di mantenere invariati tali valori per l'anno 2005 ;
Ritenuto pertanto che nulla osti all'adozione del provvedimento ;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;
Visto l'art. 13 dello Statuto Comunale ;
Con votazione unanime e favorevole legalmente resa ;
DELIBERA
1. di determinare per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote comunali, relative all'imposta sugli immobili per l'anno 2005, nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili :
1) Abitazione principale e sua pertinenza: 5,75 per mille ,
2) Altri fabbricati (diversi da quelli di cui al punto 1): 6,75 per mille ,
3) Terreni con destinazione agricola: 5,75 per mille ,
4) Terreni con destinazione artigianale, edificabile etc. (diversi da quelli di cui al punto 3): 6,75 per mille ,
2. di confermare, per l'anno 2005, il valore venale delle aree fabbricabili per calcolo ICI, così come determinato con proprio atto n. 132/2001, esecutivo per legge ;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.