Delibera di C.C. n 2 del 01.02.2010
OGGETTO
: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE,RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli
immobili e in particolare l’art. 4 individua nel Comune, nel quale sono ubicati gli immobili,
il soggetto attivo dell’imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATO il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato
da ultimo dall’art. 1, comma 156 della Legge Finanziaria 27.12.2006 n. 296 che stabilisce
che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal 1° gennaio 2007 dal
Consiglio Comunale;
RICHIAMATO, altresì il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che
prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF
che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote
ICI adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria
circolare n. 49/e del 13 febbraio 1998;
VISTO il D.L. 27.05.2008 N.93 (convertito in L. 126/2008 ) che all’art. 1 prevede l’
“esclusione” dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, con eccezione delle categorie catastali A1, A8,
A9;
Visto inoltre il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 27.5.2008 N.93 (convertito in L. n. 126/2008)
che così recita: “La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 a
decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-
bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra
stabilito a decorrere dall'anno 2008”
Visto l’art. 77 bis comma 30 del D.Lgs 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008 n.133 il quale dispone la sospensione del potere degli enti locali, di
aumentare i tributi e le aliquote, ad esclusione della TARSU per il triennio 2009/2001
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 03/12/2009 con la quale la
Giunta ha deliberato le aliquote da proporre al Consiglio comunale;
Che la previsione del gettito dell’imposta per l’anno 2010 è quantificata in € 641.000,00, e
ciò consente di soddisfare l’esigenza del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e quindi la
realizzazione degli obiettivi programmati ivi compreso il miglioramento dei servizi previsti
per la collettività
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile della ragioneria in ordine alla
regolarità contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.
Il Sindaco Presidente invita i consiglieri alla votazione sul punto all’ordine del giorno;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella
seguente misura:
•
Terreni agricoli aliquota del 6,5%°•
Aree fabbricabili aliquota del 6,0%°•
Altri fabbricati aliquota del 6,5%°2. di incaricare il Responsabile del Servizio tributi della pubblicazione della presente
deliberazione su sito internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto
Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.