Delibera di C.C. n. 6 del 6/2/2008

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

          Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

          Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

          Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;

 

          Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

 

          Vista la legge 27/12/2006, n. 296;

 

          Vista la legge 24/12/2007, n. 244;

         

          Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

1)  l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)      l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3)  la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €.103,29;

4)  l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €.258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)  limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a €.258,23; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)      i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

7)      i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30-12-1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21-2-1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un'aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 09/01/2008 con la quale la giunta ha deliberato le aliquote da proporre al consiglio comunale;

    

Ravvisata l’opportunità di diversificare l’aliquota entro i limiti minimo del 4%° e massimo del 7%° secondo la tipologia dell’immobile come segue:

 

a)      Abitazione principale          aliquota del 4,5%°

b)      Terreni agricoli                   aliquota del 6,5%°

c)      Aree fabbricabili                aliquota del 6,0%°

d)      Altri fabbricati                    aliquota del 6,5%°

 

Che la previsione del gettito dell’imposta per l’anno 2008 è quantificata in € 735.500,00, e ciò consente di soddisfare l’esigenza del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 e quindi la realizzazione degli obiettivi programmati ivi compreso il miglioramento dei servizi previsti per la collettività;

 

            Ritenuto inoltre:

-       di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-       di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;

-       di non avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;

-       di non avvalersi della facoltà di deliberare un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;

 

     Visti i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

 

 

D E L I B E R A

   

1)      Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

 

a)      Abitazione principale  aliquota del 4,5%°

b)      Terreni agricoli           aliquota del 6,5%°

c)      Aree fabbricabili         aliquota del 6,0%°

d)      Altri fabbricati            aliquota del 6,5%°

 

2)   Di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €.103,29;

 

3) Di dare atto che la suddetta somma sarà introitata alla risorsa 1.01.01.05 del Bilancio 2008;

 

4) Di trasmettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle Imposte, per gli adempimenti di competenza.