Comune di Castiraga Vidardo

     Provincia di Lodi

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Richiamata la propria deliberazione n. 87 del 10.12.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura del 5,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune, per l’anno 2003, ai sensi dell’art.1 del D.Lvo n.540 del 30.12.1992 e successive modificazioni;

 

            Verificato il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal concessionario della riscossione delle imposte in base all’introito della prima rata;

 

            Ravvisata la necessità di confermare anche l’anno 2005, l’aliquota unica ICI nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

 

            Visto il T.U.E.L. D.Lvo. n.267/2000;

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi  dell’art.49, comma 1 del D. Lgs.18.08.2000 n.267 (Tuel);

 

            Visto l’art.18 dello Statuto Comunale;

 

            Con votazione unanime favorevole espressa  in modo palese;

 

DELIBERA

 

1)     Di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille, e confermare la detrazione di legge per l’abitazione principale in € 103,29;

 

2)     di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte ed inerente agli introiti relativi alla prima rata 2004, il gettito complessivo dell’imposta in € 265.000,00, da iscrivere all’apposita risorsa di entrata del bilancio 2005;

 

3)     di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

 

4)     di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 p. 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.