La Giunta Comunale
· Vista la Legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
· Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
· Visto l’art. 4 del D.L. 08.08.1996, n° 437, convertito con modificazioni con la Legge 24.10.1996, n. 556;
· Visto l’art. 1 del D.L. 26.01.1999, n° 8;
· Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
- l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite; con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in € 103,29;
- l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
- i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
· Ritenuta l’opportunità di stabilire per l’esercizio finanziario 2006 le seguenti aliquote:
1. aliquota per l’anno 2006 6 per mille per le abitazioni principali e secondarie determinando la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;
2. aliquota per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale comunale vigente 7 per mille;
§ Ritenuto di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
§ Ritenuto di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale;
§ Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2006 in € 800.000,00;
- 6 per mille per le abitazioni principali e secondarie con detrazione per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 come per legge;
- 7 per mille per le aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale vigente;