DELIBERAZIONE GC N. 11 DEL 18.01.2006

 

Oggetto:      DETERMINAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che ai sensi della normativa vigente contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2006 si provvede alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali per lo stesso anno di bilancio;

 

Visto l’art.48 del DLgs 267/2000 per il quale compete alla Giunta la determinazione dell’aliquota I.C.I.;

 

Visto che con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” gli artt.6 e 8 del D.Lgs 504/92 di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e loro successive modifiche ed integrazioni, sono stati così sostituiti:

 

-         il nuovo art.6 che stabilisce la determinazione delle aliquote, ribadisce al comma 1, che l’aliquota è stabilita dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno con effetto per l’anno successivo, e che in mancanza di deliberazione si applica l’aliquota del 4 per mille. Al comma 2 sono presenti le più rilevanti novità: l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai seguenti casi: immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, alloggi non locati, inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro: (cfr. art.1 comma 5 della L. n 449/’97);

-         il nuovo art.8 in materia di riduzioni e detrazioni all’imposta, ribadisce la riduzione del 50% dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati mentre introduce la novità per cui l’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. I comuni possono, inoltre considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili aventi residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato. Ulteriore modifica è quella per cui per l’abitazione principale, a decorrere dall’anno di imposta 1997 il Comune può ridurre l’imposta dovuta fino al 50% oppure in alternativa, elevare l’importo della detrazione di €. 103,29 fino a  €. 285,23  sempre nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; vi è da aggiungere che l’art.3 della legge 122/97 stabilisce che questa facoltà relativamente alle detrazioni per le abitazioni principali, può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

-         Altra rilevante variazione prevista dalla Legge 662/96 è quella di aver stabilito che le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e di ogni altra imposta, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo.

 

Visto il D.Lgs n. 446 del 18 dicembre 1997 - Titolo III “Riordino della disciplina dei tributi locali” - che prevede all’art.59 l’introduzione della potestà regolamentare dei Comuni in materia di Imposta Comunale sugli immobili e stabilisce all’art.58 in particolare le seguenti modifiche:

 

-         il comma 1 per l’identificazione dei soggetti passivi;

-         il comma 2 per l’applicazione dell’imposta ai terreni agricoli;

-         comma 3 per l’applicazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’art.8 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall’art.3 comma 55 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 può essere stabilita in misura superiore a €. 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

-         il comma 4 stabilisce che le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota I.C.I. devono essere pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

 

Considerato che le esigenze del bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, nonché tenuto conto dei progressivi tagli alle entrate previsti dalla legge finanziaria impongono la necessità di avvalersi della facoltà di diversificare l’aliquota ICI per gli immobili diversi delle abitazioni principali;

 

          Valutato di confermare per i suddetti immobili l’aliquota al 6,50 per mille e di confermare altresì per gli immobili destinati ad abitazione principale l’aliquota del 5 per mille;

 

            Preso atto che al punto 2 del comma 55 dell’art.3 della L. 662/96 la detrazione per l’abitazione principale viene stabilita in €. 103,29;

 

            Visto l’art.54 del D.Lgs n. 446/97;

 

            Visti i pareri di cui all’art.49 del D Lgs 267/2000;

 

            Vista l’attestazione di copertura finanziaria del ragioniere comunale;

 

            A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

Di confermare per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l’imposta comunale sugli immobili:

 

-         immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille

-         immobili diversi dalle abitazioni principali 6,50 per mille

 

Di dare atto che in base alle proiezioni il gettito complessivo dell’imposta da iscrivere a bilancio per l’anno 2006 è di  €.  1.360.000,00 =;

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.

 

            Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separatata unanime favorevole votazione, resa nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

·        di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.