“Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/02/2008 adottata dal Comune di San Rocco al Porto (Lodi) in materia di aliquota ICI per l’anno 2008”

 

(Omissis)

D E L I B E R A

 

-         Di confermare come segue le aliquote I.C.I. per l’anno 2008:

 

  1. Aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

2.     Aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale dando atto che la stessa viene estesa a:

·      unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale. Si intende per pertinenza l’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare (art. 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.);

 

·         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

·         unità immobiliari concesse in uso gratuito (con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale. La presente agevolazione è subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate (art. 3 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.);

 

  1. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, esclusi gli immobili oggetto di successione per un periodo non superiore ad un anno;

 

·        Detrazioni:

a)     € 108,46 per l’abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

 

b)     € 129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonchè per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l’Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del D.P.R. n.403/98 artt.1/11.

 

c)      Ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile I.C.I., come disposto dalla Legge 244/2007 Finanziaria 2008. Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di € 200,00 e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categoria catastali A1, A8 e A9.

(Omissis)