“Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 09/12/2004 adottata dal Comune di San Rocco al Porto (Lodi) in materia di aliquota ICI per l’anno 2004”

 

(Omissis)

 

D E L I B E R A

 

-         Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l’anno 2005:

 

1.      Aliquota ordinaria del 6 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;

2.      Aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

3.      Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, esclusi gli immobili oggetto di successione per un periodo non superiore ad un anno.

4.      Aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

 

·        Detrazioni:

1.      € 108,46 per l’abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E’ considerata abitazione principale:

a)      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli), di 2° grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti, fratelli e sorelle), o ad affini fino al 1° grado (suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro abitazione principale. La presente agevolazione è subordinata alla residenza anagrafica del parente nell'immobile oggetto d'imposta e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici allo stesso intestate.

c)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

 

2.      € 129,11 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonchè per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l’Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del D.P.R. n.403/98 artt.1/11.

 

(Omissis)