COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

       PROVINCIA DI LODI

 

 

 

 

                                                 DELIBERA  G.C.      2     DEL  18/01/2005

 OGGETTO: Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I) – determinazioni per l’anno 2005.

 

 

ORIGINALE                                                                                                                     Prot. n° _____________

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

L’anno DUEMILACINQUE,    addì     DICIOTTO  mese di      GENNAIO      alle ore  18.00   nella sala delle adunanze.

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

 

All’appello risultano

 

Cognome e Nome

presenti

assenti

 

 

 1

RUSCONI PAOLA

SI

 

 

2

BRUSCHI DARIO

SI

 

                                                              

3

PEDRINI CARLO

SI

 

 

4

BERTOLOTTI DANIELA

SI

 

 

 

TOTALE         

4

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  BARLETTA Dott.ssa  ANGELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la  Sig. PAOLA RUSCONI, nella Sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

 

Su relazione e proposta del Sindaco;

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 14 del 20/01/2004 con la quale veniva determinata l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2004, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

ATTESA ora la necessità di stabilire l’aliquota della suddetta imposta per l’anno 2005;

 

RICORDATO che la presente deliberazione viene assunta dalla Giunta in relazione all’entrata in vigore del nuovo T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  18.8.2000 n. 267 , in base al quale alla Giunta Comunale compete la fissazione delle tariffe e delle aliquote di servizi e tributi comunali (artt. 48 e 172 del citato D.Lgs. 267/2000), mentre al Consiglio Comunale compete l’istituzione e ordinamento dei tributi “ …. Con esclusione della determinazione delle relative aliquote ..”  (art. 42 comma 2° lett. f) del sopra citato D.Lgs. 267/2000);

 

RICORDATO inoltre:

ü        che l’art.6 del citato D.Lgs. 504/92 stabilisce che la suddetta decisione venga assunta entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

ü        che l’art.54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha stabilito che il Comune approva le tariffe di imposte e tasse contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione;

ü        che l’art. 53 comma 16° della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 ha stabilito che  per l'anno 2001, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

ü        che l’art. 151 comma 1° del citato D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

ü        che con Decreto Legge in data 30.12.2004, n. 314 il termine di approvazione dei Bilanci di previsione relativi all’anno 2005 è stato differito al 28.02.2005;

ü        che per l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 il Consiglio Comunale sarà convocato per il 21/02/2005;

 

VERIFICATO il gettito conseguito per l’anno 2004 da tale  tributo e tenute presenti, da una parte,  l’esigenza di assicurare il necessario pareggio economico e finanziario di bilancio e dall’altra la opportunità  di garantire l’attuazione dei programmi;

 

RITENUTO, pertanto, di non dover ritoccare le aliquote e le detrazioni di imposta  dell’anno precedente e di poter quindi confermare  la misura dell’aliquota I.C.I. e delle detrazioni per l’anno 2005 come segue:

 

 

I.         aliquota ridotta da applicare:

 

o       per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè relative pertinenze (box  C6):  

 

CINQUE per mille (5)

 

II.   aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale:

 

SETTE per mille (7)

 

III.   aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

 

SETTE per mille (7)

 

IV.    aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel Comune:

 

SETTE per mille (7)

 

V.    aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta reviste dall’art. 7 della Legge 30 dicembre 1992, n° 504, compresi nelle seguenti tipologie:

 

o       Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n° 266, iscritte nel registro istituito dalle  Regioni:

 

CINQUE per mille (5)

 

o       cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n° 381, iscritte nell’albo regionale:

 

CINQUE per mille (5)

 

VI.    aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

 

o       al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:

 

CINQUE per mille (5)

 

o       al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico:

 

     CINQUE per mille (5)

 

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n° 449.

 

VII.               aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

 

SETTE per mille (7)

 

ATTESA anche l’opportunità di proporre al Consiglio di approvare con proprio atto la seguente  detrazione ordinaria: = €.. 258,23 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

 

VALUTATO, che così operando, per il 2005 può conseguirsi un gettito di €. 430.000,00 circa, e che in tale misura è stato allocato in bilancio il relativo capitolo di entrata;

 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

 

Con votazione unanime legalmente resa

D E L I B E R A

 

1.       Di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da valere per questo Comune con effetto dal 1° Gennaio 2005:

·       aliquota ordinaria  nella misura del 7.0( sette virgola zero per mille);

·       aliquota ridotta, nella misura del 5.0 (cinque virgola zero per mille) per l’immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonché per gli altri immobili in premessa elencati.

 

2.       Di proporre al Consiglio Comunale di stabilire la seguente detrazione ordinaria = €. 258,23 annue per tutti i soggetti aventi diritto;

 

3.       Di stimare in €. 430.000,00 circa il gettito derivante dall’applicazione di tale imposta con le aliquote e le detrazioni di cui sopra, dando atto che tale gettito è stato iscritto - in eguale misura - nell’apposito capitolo  di entrata del bilancio di previsione 2005 che sarà approvato nella seduta consiliare del 21.2.2005.

 

4.       Di demandare agli Uffici ogni successivo adempimento di legge, ivi compreso quello della pubblicazione della presente deliberazione - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale, così come disposto dall’art. 58 comma 4° del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

 

5.       Di dichiarare - a seguito di apposita votazione dall’esito unanime -  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.