IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 11 del 27/2/2007, esecutiva, con la quale si stabilivano le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

Ritenuto di confermare anche per l’esercizio 2008 le aliquote già in vigore per l’anno 2007 nella considerazione che le stesse consentono un introito sufficiente al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Richiamato altresì il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera C.C. n. 10/2007, il quale testualmente recita:

  1. Dall’imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
  2. Con la deliberazione di cui all’art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio. L’importo della detrazione può anche essere elevato oltre i 258,23 euro, fino alla concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.
  3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
  4. In ogni caso la detrazione di euro 258,23 è disposta a favore di giovani coppie conviventi di nuova formazione a condizione che l’età media non sia superiore ai 35 anni.
  5. La maggiore detrazione di cui al comma precedente viene riconosciuta a decorrere dall’anno 2007 ed è limitata al solo anno di imposta in cui si è perfezionata la residenza anagrafica.
  6. Se l’ammontare della detrazione stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell’imposta dovuta per l’ abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.

Ritenuto dover provvedere per l’anno 2007 alla determinazione dell’ammontare delle detrazioni relative all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Udita la proposta dell’Assessore al bilancio, Sig. Antonio Viola, di stabilire per l’anno 2008, oltre alla detrazione prevista dal comma 4, dell’art. 11 del regolamento I.C.I., le seguenti detrazioni per la sola unità adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi di seguito elencati:

 

  1. euro 200,00 per :

  1. euro 103,29 per i contribuenti non rientranti nelle casistiche precedenti.

Ritenuto nulla aversi ad eccepire;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 – di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli

Immobili nelle seguenti misure:

2 – di stimare il gettito complessivo dell’imposta in euro 246.281,00 da iscrivere all’apposita risorsa del bilancio 2008;

3 – di stabilire per l’anno 2008 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

a) euro 200,00 per :

  1. euro 258,23 a favore di giovani coppie conviventi di nuova formazione a condizione che l’età media non sia superiore ai 35 anni.
  2. euro 103,29 per i contribuenti non rientranti nelle casistiche precedenti

4 – di demandare al Responsabile del servizio economico-finanziario gli adempimenti concernenti la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali, a norma della circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/4/2003, della misura delle aliquote I.C.I. fissate con il presente provvedimento, nonché della detrazione per l’abitazione principale.