OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I ANNO 2005

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 314 del 30.12.2004 è stato differito al 28.02.2005, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005;

ATTESO che l'art. 53, comma 16° della Legge 388/2000, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali  e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali , è fissato entro la data di approvazione del Bilancio  di Previsione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 504/1992 ed in paticolare l'art. 8 in tema di Imposta Comunale sugli Immobili;

RITENUTO dover provvedere alla determinazione dell'aliquota ICI per l'anno 2005;

RITENUTO che, secondo le valutazione effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2005 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel paese, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere stabilita nella misura base del 6,5 per mille; nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille limitatamente ahli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3 comma 53 della L:662/96;

RITENUTO di stabilire in € 103,29 la detrazione spettante per la prima casa di abitazione;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DOPO ampia discussione ;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge,

DELIBERA

1)  di stabilire per l'anno 2005 l'aliquota del 6,5 per mille l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) in conformità all'art. 6 del D.Lgs. 31.12.82 n. 504;

2) di stabilre l'aliquota del 5,2 per mille per le abitazioni principali e per quelle unità equiparate all'abitazione principale dell'art. 21 del Regolamneto Comunale per l'Imposta Comunale sugli Immobili;

3) di applicare la detrazione di € 103,29 per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione delle unità immobiliari concesse in uso ai parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado ai sensi dell'art. 21, 2° comma del Regolamento I.C.I

4) di stabilire che l'imposta Comunale sugli immobili sarà applicata per l'anno 2005 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non  locati ai sensi dell'art. 3 - comma 53 - della L. 662/96;

5) di stimare il gettito complessivo dell'imposta in €. 502.000,00 da iscrivere all'apposita risorsa del bilancio 2005.