Comune di Corte Palasio
Provincia di Lodi
Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria anno 2007 (legge 296/2006), le aliquote ICI si intendono prorogate di anno in anno ove il comune non abbia deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
A partire dall’anno di imposta 2008, inoltre, operano le disposizioni contenute nel D. L. 93/2008, convertito in legge 126/2008. In particolare, per la prima casa si riportano alcuni commi dell’art. I del citato D. L. 93/2008
ART. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche’ quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L’esenzione si applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comrna 4, del decreto Legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
Il Comune di Corte Palasio, con deliberazione C.C. n. 6 del 22.4.2010, ha manifestato espressamente la volontà di confermare per l’anno 2010 le aliquote, già prorogate anche per l’anno 2009, stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.04.2007 (seguono estratti delle due delibere comunali citate).
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 22.4.2010
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E RELATIVI ALLEGATI DI CUI ALL’ART. 172 DEL T.U.E.L. CON ANNESSI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis
Di confermare per l’anno d’imposta 2010 le aliquote e le detrazioni dell’imposta Comunale sugli immobili nelle percentuali e negli importi in vigore per l’anno d’imposta 2009 fatta salva la detrazione di cui all’art. I del Decreto Legge 27.5.2008 n.93 e successive modificazioni.
Omissis
ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 10.4.2007 RELATIVA ALL’IMPOSTA I.C.I. PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis
1) Di determinare per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI ) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 PER MILLE
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabihi che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unità immobiliari 5,8 PER MILLE
e) Terreni agricoli 5,8 PER MILLE
d) Aree edificabili 5,8 PER MILLE
e) Aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili
o inabitabili 5,8 PER MILLE
f) Aliquota agevolata afavore di proprietari che eseguono
interveuti finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico nel centro storico 5,8 PER MILLE
Le aliquote di cui alle lettere e) ed sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
g) Aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” 5,8 PER MILLE
2) Di determinare per l’anno 2007 in E. 103,29 (centotre/29) la detrazione per l’abitazione principale;
Omissis
SI RIPORTA PARTE DELL’AVVISO ICI ANNO 2010
Detrazioni
Euro 103,29 fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l ’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non soggetta ad esenzione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Versamenti
Il versamento deve essere effettuato
- sul conto corrente postale nr. 88648951 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA CORTE PALASIO -LO – ICI
- mediante modello F24;
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 2009 e deve essere versato entro il 16 giugno2010.
L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’l.C.I. dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2010.
E’ anche possibile effettuare il pagamento dell’I.C.I. in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2010. In questo caso il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni vigenti e non quelle relative all’anno precedente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia presentata , contestualmente al versamento, comunicazione contenente i nominativi dei contitolari , quota di possesso cui si riferisce il versamento e identificativo catastale degli immobili oggetto del tributo.
Sul sito internet del Comune di Corte Palasio www.comune.cortepalasio.lo.it è possibile calcolare autonomamente l’I.C.l. mediante apposito programma. Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’ufficio tributi al tel. 037172231 oppure e-mail : ragioneria@comune.cortepalasio.lo.it
I.C.I. 2010 NESSUN OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PER VARIAZIONI INTERVENUTE DAL 1 GENNAIO 2007
Il 18 dicembre 2007 è stato varato il provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Come previsto dal comma 174 dell’ art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.). Il modello da utilizzare è quello ministeriale.