COMUNE DI CORTE PALASIO
C.C. N. 4
DATA
30.3.2009
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E RELATIVI ALLEGATI DI CUI ALL’ART. 172 DEL T.U.E.L. CON ANNESSI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
Omissis
Di confermare per l’anno d’imposta 2009 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili nelle percentuali e negli importi in vigore per l’anno d’imposta 2008 fatta salva la detrazione di cui all’art. 1 del Decreto Legge 27.5.2008 n.93 e successive modificazioni.
Omissis
Comune di Corte Palasio
Si avvertono i Signori contribuenti che l’aliquota I.C.I. per l’anno 2009 ,ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 296/06 è stabilita nella misura del :
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, ad esclusione degli immobili classificabili nelle categorie A1 ( abitazioni signorili), A8 ( ville), e A9 (castelli),
ESENTE
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unità immobiliari 5,8 PER MILLE
c) Terreni agricoli 5,8 PER MILLE
d) Aree edificabili 5,8 PER MILLE
e) Aliquota a favore di proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili
o inabitabili 5,8 PER MILLE
f) Aliquota a favore di proprietari che eseguono
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico nel centro storico 5,8 PER MILLE
Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
g) Aliquota proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste
dagli accordi “tipo”; 5,8 PER MILLE
Euro 103,29 fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non soggetta ad esenzione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Versamenti:
Il versamento deve essere effettuato :
- sul conto corrente postale nr. 88648951 intestato a EQUITALIA ESATRI SPA CORTE PALASIO – LO -ICI;
- mediante modello F24;
L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 2008 e deve essere versato entro il 16 giugno 2009.
L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2009.
E’ anche possibile effettuare il pagamento dell’I.C.I. in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009. In questo caso il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni vigenti e non quelle relative all’anno precedente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia presentata , contestualmente al versamento, comunicazione contenente i nominativi dei contitolari , quota di possesso cui si riferisce il versamento e identificativo catastale degli immobili oggetto del tributo.
Sul sito internet del Comune di Corte Palasio www.comune.cortepalasio.lo.it è possibile calcolare autonomamente l’I.C.I. mediante apposito programma. Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’ufficio tributi al tel. 037172231 oppure e-mail : ragioneria@comune.cortepalasio.lo.it
ICI 2009: NESSUN OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PER VARIAZIONI INTERVENUTE DAL 1 GENNAIO 2007 |
Il 18 dicembre 2007 è stato varato il provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Come previsto dal comma 174 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.).
Il modello da utilizzare è quello ministeriale.
CORTE PALASIO, 19 MARZO 2009
Il Sindaco Il Funzionario Responsabile del Tributo REPANATI PIERANGELO MADDE’ ANTONIO