IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sentita la relazione del Sindaco;

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Considerato che l'art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l'aliquota da applicarsi per l'anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, n.160/E;

 

Atteso che la mancata adozione comporta l'applicazione dell'aliquota minima del quattro per mille;

 

Visto che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definitivo;

 

Esaminate, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n.449 a favore dei:

a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

b) proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

 

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di Bilancio;

 

Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio;

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

Visto l’art. 1, comma 156, della L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) la quale, dall’anno 2007, ha stabilito in capo al Consiglio Comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote I.C.I.

 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 5 (Capezzera, Geroni, Invernizzi, Parisi e Gerlanzani);

 

D E L I B E R A

 

1) Di determinare per l'anno 2007 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale                      5,5 PER MILLE

 

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b) Altre unità immobiliari                                                                   5,8 PER MILLE

 

c) Terreni agricoli                                                                               5,8 PER MILLE

 

d) Aree edificabili                                                                                5,8 PER MILLE

 

e) Aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili

o inabitabili                                                                                          5,8 PER MILLE

 

f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono

 interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse

 artistico o architettonico nel centro storico                                       5,8 PER MILLE

 

Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;

 

g) Aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a

 titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste

dagli accordi “tipo”;                                                                            5,8 PER MILLE

 

2) Di determinare per l'anno 2007 in €. 103,29 (centotre/29) la detrazione per l'abitazione principale;

 

3) Di stimare in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell'importo in €. 189.000,00 da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell'anno 2007;

 

4) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF DEL 16.4.2003;

 

5) Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

 

6) Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui le iniziative per la ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti.

 

Quindi, successivamente, con separata votazione che dà il seguente esito: Favorevoli n. 7, astenuti n. 5 (Capezzera, Geroni, Invernizzi, Parisi e Gerlanzani);

 

D E L I B E R A

 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.