DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 22/03/2011
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RICONFERMA ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2011
omissis...
DELIBERA
1. di confermare l’aliquota agevolata ICI per l’anno 2011 nella misura del 5,25 per mille per
l’abitazione principale e le sue pertinenze, qualora le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale appartengano alle categorie catastali A1 – A8 e A9, dando atto che le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale che appartengono alle categorie catastali A2 – A3 –
A4 – A5 – A6 e A7 sono esenti dal pagamento dell’imposta;
2. di confermare l’esenzione dal pagamento dell’imposta relativamente alle unità immobiliari che
il regolamento dell’imposta comunale sugli immobili ha potuto assimilare alle abitazioni
principali: unità immobiliari date in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori
figli), e primo grado linea collaterale (fratelli e sorelle);
3. di confermare l’aliquota agevolata nella misura del 5,25 per mille per le abitazioni possedute in
Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purché le stesse non risultino locate;
4. di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con le
seguenti esclusioni:
unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art.
31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, escluso gli interventi di cui alle lettere
a) e b): aliquota stabilita nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei
lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di
sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio
dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449;
5. di confermare per l’anno 2011 la detrazione di € 103,30 per l’abitazione principale e le
abitazioni possedute in Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purché le stesse non
risultino locate;
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