DELIBERAZIONE DI CC NR. 28 DEL 26/03/2009

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICA DELIBERAZIONE ALIQUOTE ANNO 2009 A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE NR. 1/DF DEL 04.03.2009 IN MATERIA DI ABITAZIONI ASSIMILATE ALLA PRINCIPALE

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DELIBERA

 

 

1.    di confermare l’aliquota agevolata ICI per l’anno 2009 nella misura  del 5,25 per mille per l’abitazione principale e le sue pertinenze, qualora le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartengano alle categorie catastali A1 – A8 e A9, dando atto che  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che appartengono alle categorie catastali A2 – A3 - A4 – A5 – A6 e A7 sono esenti dal pagamento dell’imposta;

 

2.    di confermare l’esenzione dal pagamento dell’imposta relativamente alle unità immobiliari che il regolamento dell’imposta comunale sugli immobili ha potuto assimilare alle abitazioni principali: unità immobiliari date in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori – figli), e secondo grado linea collaterale (fratelli e sorelle);

 

3.    di confermare l’aliquota agevolata nella misura  del 5,25 per mille per le abitazioni  possedute in Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purchè le stesse non risultino locate;

 

4.    di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) con le seguenti esclusioni:

 

  • unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, escluso gli interventi di cui alle lettere a) e b): aliquota stabilita nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n.449;

 

  • interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449;

 

5.    di  confermare per l’anno 2009 la detrazione di € 103,30  per l’abitazione principale e le abitazioni possedute in Italia da cittadini non residenti ed iscritti all’AIRE purchè le stesse non risultino locate;

 

(...omissis)