DELIBERAZIONE DI CC NR. 100 DEL 20.12.2007
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI ANNO 2008
(...omissis)
DELIBERA
1. di determinare l’aliquota agevolata ICI per l’anno 2008 nella misura del 5,25 per mille per l’abitazione principale e le sue pertinenze, come definite dall’art. 2.2 del vigente regolamento comunale in materia di ICI ;
2. di estendere l’aliquota agevolata del 5,25 per mille anche alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli), a fratelli, ad affini di primo grado (suoceri e generi/nuore) ai sensi degli articoli 2.4 – 2.5 e 2.6 del Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
3. di estendere l’aliquota agevolata del 5,25 per mille anche alla casa coniugale per la quota di possesso del coniuge non assegnatario della casa coniugale medesima, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, ai sensi dell’ articolo 2.7 del Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
4. di confermare l’aliquota agevolata nella misura del 4 per mille per le abitazioni e relative pertinenze locate dall’A.L.E.R a canone sociale, come previsto dai programmi per l’edilizia residenziale sociale approvati con deliberazione consiliare n. 70 del 28 settembre 2004;
5. di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con le seguenti esclusioni:
§ unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, escluso gli interventi di cui alle lettere a) e b): aliquota stabilita nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, 449;
§ interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, 449;
6. di individuare per l’anno 2008 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:
§ € 103,30 ;
§ € 155,00 detrazione da effettuare nella circostanza di proprietari di unica abitazione il cui reddito familiare imponibile pro-capite non superi € 6.000,00, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2007;
(...omissis)