ARGOMENTO 8

 

Nel corso del dibattito sul presente argomento, trattato congiuntamente con quelli seguenti e attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite, è rientrato l’Assessore Mario Grazioli.

Sono inoltre entrati i Consiglieri Vincenzo Ceretti e Mauro Biffi.

Consiglieri presenti n. 20

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

            Premesso :

 

-         che la Legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno istituito e disciplinato l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-         che con deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio Comunale in data 26 febbraio 1997 si stabiliva di determinare l’aliquota I.C.I., per l’anno 1997 nella misura del 5,75 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni sfitte per le quali l’aliquota è stata fissata al 7 per mille;

 

-         che con delibera consiliare n. 63 del 19 luglio 1996 si determinava per l’anno 1997 l’aumento della detrazione per l’abitazione principale, agli effetti dell’I.C.I., in Euro 154,94 nella circostanza di proprietari di prime abitazioni il cui reddito familiare imponibile pro-capite non sia superiore a Euro 5.681,03;

 

-         che con deliberazioni  consiliari n. 15 del 27 febbraio 1998,  n. 18 del 11 marzo 1999, n. 5 del 24 febbraio 2000 e con deliberazioni giuntali n. 324 del 12 dicembre 2000,  n. 307 del 11 dicembre 2001 e n. 286 del 3 dicembre 2002 venivano riconfermate tali aliquote per gli anni 1998 - 1999 -  2000 – 2001 – 2002 e 2003 (con una detrazione per l’abitazione principale arrotondata al centesimo e pari ad € 103,30);

 

-         che con deliberazione  n. 321 adottata dalla Giunta Comunale in data 2 dicembre 2003, per l’anno di imposta 2004, è stata fissata quale aliquota ordinaria la misura del 7 per mille e quale aliquota agevolata per l’abitazione principale e relativa pertinenza la misura del 5,75 per mille e la maggiore detrazione è stata arrotondata ad  € 155,00;

 

-         che con deliberazione  n. 296 adottata dalla Giunta Comunale in data 7 dicembre 2004 venivano riconfermate tali aliquote anche per l’anno 2005 introducendo altresì l’aliquota agevolata del 5,75 per mille per l’abitazione e relativa pertinenza data in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), nonché l’aliquota del 4 per mille per i nuovi alloggi che verranno costruiti dall’ALER e rientranti nel programma comunale per l’Edilizia Residenziale Sociale (cosiddetti alloggi “a canone sociale”);

 

-         che con deliberazione n. 310 adottata dalla Giunta Comunale in data 6 dicembre 2005 sono state riconfermate le aliquote già previste per l’anno di imposta 2005 anche per l’anno d’imposta 2006;

 

            Valutata l’opportunità di ridurre l’aliquota agevolata per l’abitazione principale e le pertinenze, così come individuate dall’art. 2.2 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, nonché per le abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta come previsto dall’art. 2.4 del suddetto regolamento ICI dalla misura del 5,75 per mille alla misura del 5,50 per mille;

 

            Considerato che dall’anno di imposta 1997 il reddito familiare imponibile pro-capite per ottenere la maggiore detrazione deve essere non superiore a Euro 5.681,03 e ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento di tale importo definendolo nella misura di € 6.000,00;

 

            Considerato che le minori entrate saranno parzialmente finanziate dall’aggiornamento della tabella dei valori minimi delle aree fabbricabili individuati ai fini dell’autolimitazione del potere di accertamento ICI.

 

Visti:

 

-         gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-         l’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-         il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

 

Vista la proposta presentata dal Servizio Tributi;

 

Atteso che sulla proposta de qua sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di esame congiunto con tutte le proposte attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite e che quindi per una sintesi degli interventi si rinvia all’allegato “ e ” dell’atto n. 13, anch’esso adottato nel corso dell’odierna seduta, con cui viene approvato il bilancio di previsione dell’Ente, nonché alla registrazione della seduta conservata agli atti;

 

            Udita la dichiarazione di voto espressa dal Capogruppo Francangelo Riboldi, di seguito in sintesi riportata: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che la riduzione dell’I.C.I. sia positiva, anzi, il mio gruppo avrebbe voluto addirittura la sua abolizione, così come qualche esponente della maggioranza. Nel contesto nel quale questa operazione è inserita non siamo però d’accordo”

    

     Rilevato che il Sindaco ha precisato che il suo gruppo non ha mai parlato di “abolizione dell’ICI”, ma di sua “graduale diminuzione” e che sull’argomento si è accesa una breve discussione come risulta dalla registrazione della seduta conservata agli atti.

 

             Con:

-       Consiglieri presenti e votanti :          20

-       Voti favorevoli:                               13

­         Voti contrari:                                 7    (Biffi, Ceretti, Porati,  Riboldi,  Rossi, Tronconi, Zafferri)

 

 

DELIBERA

 

 

1.    di determinare l’aliquota agevolata ICI per l’anno 2007 nella misura  del 5,50 per mille per l’abitazione principale e le sue pertinenze, come definite dall’art. 2.2 del vigente regolamento comunale in materia di ICI ;

 

2.    di estendere l’aliquota agevolata del 5,50 per mille anche alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli)  ai sensi dell’art. 2.4 del Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

3.    di confermare l’aliquota agevolata nella misura del 4 per mille per le abitazioni e relative pertinenze locate dall’A.L.E.R a canone sociale, come previsto dai programmi per l’edilizia residenziale sociale approvati con deliberazione consiliare n. 70 del 28 settembre 2004;

 

4.    di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con le seguenti esclusioni:

 

§      unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali sono iniziati interventi di recupero ex art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, escluso gli interventi di cui alle lettere a) e b): aliquota stabilita nella misura dell’1 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, 449;

 

§       interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti: aliquota stabilita nella misura del 4 per mille, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 27.12.1997, 449;

 

5.    di  individuare per l’anno 2007 le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

§      € 103,30 ;

§      € 155,00 detrazione da effettuare nella circostanza di proprietari di unica abitazione il cui reddito familiare imponibile pro-capite non superi €  6.000,00, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2006;

 

6.    di prevedere un introito di € 2.870.000,00 derivante dall’applicazione delle aliquote, come sopra specificate, che sarà annotato al Cap. PEG 100 – cod. bilancio 1.1.10, dell’esercizio 2007;

 

7.    di incaricare l’Ufficio Tributi e Ragioneria, nell’ambito delle rispettive competenze, dell’esecuzione della presente;

 

8.    di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Locale – Viale Europa 242 – 00144 ROMA EUR con le modalità previste dalla  Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003;

 

 

 

 

Successivamente,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.