PER L'ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO 2009

COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 15/12/2009 " CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2010"

 

PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 41 del 18/12/2008 "CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2009"

 

 

Comune di
CASALETTO LODIGIANO
Provincia di LODI
via Roma, 12 – c.a.p. 26852

 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795
Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153


 

 

                                                                                                                                                                                                                        COPIA

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinariadi Prima convocazione - seduta Pubblica

n. 38 del 18/12/2007

Oggetto

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008"

 

 

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

 

Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locai; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

 

Premesso che occorre determinare le aliquote ICI per l'anno 2008, avvalendosi della facoltà di diversificarle, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 

Dato atto che, per quanto detto, le aliquote ICI per l'anno 2008 debbono essere così determinate sulla base delle categorie catastali;

 

Immobili appartenenti al Gruppo A               

Abitazioni principali e relative pertinenze                           5‰

Altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale     7‰

 

Immobili appartenenti al Gruppo B e C                              7‰

Terreni                                                                          7‰

 

Immobili appartenenti al gruppo D                                   7‰

 

Ritenuto, altresì, dover determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30;

 

Visto il D. Lgs. 267/00;

 

Visto il predisposto schema di Regolamento ICI, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma  156 e comma 256;

 

Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, D. Lgs. 267/2000;

 

D E L I B E R A

 

 

  1. di determinare  le aliquote I.C.I. per il 2008, nel modo indicato nella parte narrativa e che si intendono integralmente riportate;

 

  1. di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008.

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.

 

 

                                                                

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GINELLI NADIA ROSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di
CASALETTO LODIGIANO
Provincia di LODI
via Roma, 12 – c.a.p. 26852

 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795
Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153


 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

n. 10 del 31/03/2008

Oggetto

"DETERMINAZIONE ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO 2008"

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

 

Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locai; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2007 con la quale si sono approvate le aliquote ICI per l'anno 2008;

 

Visto l'art. 8 , comma 3, lettera a) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 8 del 31/03/2008 che recita testualmente :

 

                  Con provvedimento di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque € 258,23 per :

q       abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3;

 

Dato atto che, per quanto detto, le aliquote ICI per l'anno 2008 sono state così determinate sulla base delle categorie catastali;

 

Immobili appartenenti al Gruppo A                 

Abitazioni principali e relative pertinenze                                              5‰

Altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale                      7‰

 

Immobili appartenenti al Gruppo B e C                                               7‰

Terreni                                                                                               7‰

 

Immobili appartenenti al gruppo D                                                      7‰

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE              € 103,30

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)      ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92);

 

Ritenuto pertanto, di applicare una ulteriore detrazione a favore di coloro che rientrano nei requisiti espressi dall'art. 8 , comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 40 del 18/12/2007, ammontante ad € 154,93;

 

Visto il D. Lgs. 267/00;

 

Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, D. Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;

 

D E L I B E R A

 

 

  1. di confermare  le aliquote I.C.I. per l'anno 2008, nel modo indicato nella parte narrativa e che si intendono integralmente riportate;

 

  1. di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008.

 

  1. di determinare in € 154,93 l'ulteriore detrazione a favore dei soggetti che rispondono ai requisiti espressi dall'art. 8 , comma 3, lettera a) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 40 del 18/12/2007.

 

  1. con votazione unanime legalmente resa si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000.

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.

 

 

                                                                

31/03/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GINELLI NADIA ROSA