PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008
COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 41 del 18/12/2008 "CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2009"
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Comune di |
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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinariadi Prima convocazione - seduta Pubblica
n. 38 del 18/12/2007
Oggetto
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008"
Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locai; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
Premesso che occorre determinare le aliquote ICI per l'anno 2008, avvalendosi della facoltà di diversificarle, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Dato atto che, per quanto detto, le aliquote ICI per l'anno 2008 debbono essere così determinate sulla base delle categorie catastali;
Immobili appartenenti al Gruppo A
Abitazioni principali e relative pertinenze 5‰
Altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 7‰
Immobili appartenenti al Gruppo B e C 7‰
Terreni 7‰
Immobili appartenenti al gruppo D 7‰
Ritenuto, altresì, dover determinare la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30;
Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto il predisposto schema di Regolamento ICI, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma 156 e comma 256;
Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, D. Lgs. 267/2000;
D E L I B E R A
Ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
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Comune di |
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
n. 10 del 31/03/2008
Oggetto
"DETERMINAZIONE ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO 2008"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locai; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2007 con la quale si sono approvate le aliquote ICI per l'anno 2008;
Visto l'art. 8 , comma 3, lettera a) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 8 del 31/03/2008 che recita testualmente :
Con provvedimento di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque € 258,23 per :
q abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3;
Dato atto che, per quanto detto, le aliquote ICI per l'anno 2008 sono state così determinate sulla base delle categorie catastali;
Immobili appartenenti al Gruppo A
Abitazioni principali e relative pertinenze 5‰
Altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 7‰
Immobili appartenenti al Gruppo B e C 7‰
Terreni 7‰
Immobili appartenenti al gruppo D 7‰
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,30
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:
a) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92);
Ritenuto pertanto, di applicare una ulteriore detrazione a favore di coloro che rientrano nei requisiti espressi dall'art. 8 , comma 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare n. 40 del 18/12/2007, ammontante ad € 154,93;
Visto il D. Lgs. 267/00;
Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi;
D E L I B E R A
Ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente deliberazione.
31/03/2008 |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |