LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Richiamato il titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 504/92 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamato il Vigente Regolamento in tema di Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamata la deliberazione G.C.n. 30 del 18.02.2005 avente per oggetto " Determinazione aliquote I.C.I. – ANNO 2005";

Rilevato che la conferma per l’anno 2006 delle aliquote differenziate nonché la revisione dei valore venali minimi di riferimento per le aree fabbricabili - produrranno presumibilmente un gettito pari ad €. 2.210.000,00;

Richiamato l’art. 9-bis della Legge 22 Marzo 1995 n. 85 secondo il quale – ai fini I.C.I. – i Comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

Visto l’art. 3 della L. 662/96, che introduce rilevanti modifiche nella determinazione delle aliquote e dell’imposta quali:

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 il quale in particolare stabilisce la detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 103,29, nonché la possibilità per l’Ente di decidere misure ulteriori (alternative tra loro) di agevolazione;

Richiamato l’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 che ha apportato alcune variazioni al decreto Legislativo 504/92 ed in particolare ha introdotto la possibilità di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in misura anche superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;

Richiamato infine l’art. 1 comma 5 della legge 449/97 il quale stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti (l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori);

Considerato che nel rispetto degli equilibri di bilancio – anno 2006 – si rende opportuno confermare anche per l’anno 2006, le aliquote differenziate nonché le agevolazioni a sostegno di alcune categorie svantaggiate vigenti per l’anno 2005;

Tutto quanto premesso;

 

Visto che sulla proposta n.4 del 3/1/2006 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge

 

 

Visto che sulla proposta n… del ….. il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di Legge

DELIBERA

  1. di determinare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote I.C.I.:

 

 

LIVELLO

 

FATTISPECIE

A

5 per mille

Per l’abitazione principale.

B

5 per mille

Per gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4lettera d) – D.Lgs. 114/98, purchè direttamente condotti.

C

4 per mille

Per gli immobili oggetto di interventi volti a (art. 1, c. 5, L. 449/97):

  • recupero unità immobiliari inagibili o inabitabili;
  • recupero immobili di interesse artistico o architettonico situati nei centri storici (ai sensi del D.L. 490/01e dell’elenco norme tecniche di attuazione del PRG);
  • realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori

D

6 per mille

per tutti gli altri immobili non rientranti nelle lette A,B,C

 

 

  1. di stabilire per l’anno 2006 le seguenti detrazioni I.C.I.:

 

IMPORTO

 

FATTISPECIE

Euro 104, 00 annue

Per l’abitazione principale del contribuente I.C.I.

Euro 154,00 annue

Per l’abitazione principale posseduta da persone appartenenti alle seguenti categorie, ed in possesso della sola abitazione ed eventuale box:

  • PENSIONATI, di età superiore a 65 anni con solo reddito da pensione non superiore a Euro 7.230,40 (una persona), oppure Euro 10.845,59 (due, o pù persone);
  • FAMIGLIE di sei o più persone, in possesso della sola abitazione e box con imponibile IRPEF Euro 30.987,41 più Euro 5.164,57 per ogni ulteriore componente.

 

 

 

Successivamente

La Giunta Comunale

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.