LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Richiamato il titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 504/92 che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;Richiamato il Vigente Regolamento in tema di Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamata la deliberazione G.C.n. 30 del 18.02.2005 avente per oggetto " Determinazione aliquote I.C.I. – ANNO 2005";
Rilevato che la conferma per l’anno 2006 delle aliquote differenziate nonché la revisione dei valore venali minimi di riferimento per le aree fabbricabili - produrranno presumibilmente un gettito pari ad €. 2.210.000,00;
Richiamato l’art. 9-bis della Legge 22 Marzo 1995 n. 85 secondo il quale – ai fini I.C.I. – i Comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Visto l’art. 3 della L. 662/96, che introduce rilevanti modifiche nella determinazione delle aliquote e dell’imposta quali:
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 il quale in particolare stabilisce la detrazione per l’abitazione principale pari a Euro 103,29, nonché la possibilità per l’Ente di decidere misure ulteriori (alternative tra loro) di agevolazione;
Richiamato l’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 che ha apportato alcune variazioni al decreto Legislativo 504/92 ed in particolare ha introdotto la possibilità di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in misura anche superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Richiamato infine l’art. 1 comma 5 della legge 449/97 il quale stabilisce che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti (l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori);
Considerato che nel rispetto degli equilibri di bilancio – anno 2006 – si rende opportuno confermare anche per l’anno 2006, le aliquote differenziate nonché le agevolazioni a sostegno di alcune categorie svantaggiate vigenti per l’anno 2005;
Tutto quanto premesso;
Visto che sulla proposta n.4 del 3/1/2006 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano; Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge |
Visto che sulla proposta n… del ….. il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano; |
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di Legge |
DELIBERA
LIVELLO |
FATTISPECIE | |
A |
5 per mille |
Per l’abitazione principale. |
B |
5 per mille |
Per gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4lettera d) – D.Lgs. 114/98, purchè direttamente condotti. |
C |
4 per mille |
Per gli immobili oggetto di interventi volti a (art. 1, c. 5, L. 449/97):
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori |
D |
6 per mille |
per tutti gli altri immobili non rientranti nelle lette A,B,C |
IMPORTO |
FATTISPECIE |
Euro 104, 00 annue |
Per l’abitazione principale del contribuente I.C.I. |
Euro 154,00 annue |
Per l’abitazione principale posseduta da persone appartenenti alle seguenti categorie, ed in possesso della sola abitazione ed eventuale box:
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Successivamente
La Giunta Comunale
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.