LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso:
-che l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili – è stata istituita con il titolo I capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata con le modalità ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
-che l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che, tenuto conto dell’art. 42, comma 2 lettera b), del T.U.E.L., le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente all’organo consiliare;
-che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha recato nuove disposizioni in materia di regolamenti  sulle entrate e questo ente con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.1999, esecutiva, ha approvato il regolamento I.C.I.;
 
Rilevato che il gettito dell’I.C.I. è determinante per la conservazione degli equilibri di bilancio in relazione ai costi dei servizi da prestare alla popolazione;
 
Considerato che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibro bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
ed ha valutato tutti gli elementi utili per verificare gli effetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti che allo stesso competono.
 
Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra, di confermare le aliquote in vigore nell’anno 2004;
 
Visto l’art. n. 42, comma f), del T.U.E.L.;
 
Visto l’art. 172, 1° comma, lettera e), del T.U.E.L. che prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le aliquote d’imposta siano allegate al bilancio;
 
Visto il parere del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
 
A voti unanimi favorevoli legalmente resi;
 

DELIBERA

 
1)      di Confermare , per l’anno 2005, le aliquote determinate per l’anno 2004 e precisamente:
- aliquota fissa del 5 per mille per terreni e fabbricati,

- aliquota fissa del 6,5 per mille per gli immobili destinati ad attività industriali, ivi compresa l’attività di logistica e con esclusione delle attività artigiane. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte la relativo Albo.