OGGETTO |
Determinazione aliquote I.C.I. anno 2008 - |
Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali" e successive modificazioni che, al titolo I, Capo I, istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
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Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 ( Finanziaria 2007) che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 - nel quale viene disposto il differimento al 31 marzo 2008 del termine previsto per deliberare il bilancio di previsione 2008;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 10/2/2004 con la quale è stato approvato il nuovo accordo ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 e del Dm 5/3/1999 con validità triennale (2004/2005/2006) e comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale;
Vista la deliberazione G.C. n. 113 del 29/04/2004 con la quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad applicare misure finalizzate all’agevolazione dell’edilizia residenziale pubblica, tra le quali la determinazione dell’ICI pari al minimo applicabile;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 34 del 26/03/2007 con la quale venivano determinate le seguenti aliquote per l’anno 2007:
Vista la deliberazione G.C. n. 29 del 20/2/2008 con la quale viene proposto, per l’anno 2008, la conferma di dette aliquote che di seguito vengono specificate:
a) l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
b) l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 4,5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:
1) unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
5) unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
c) l’aliquota nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili.
Ritenuto, altresì, di confermare:
- per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:
Ò 2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;
Ò 0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 6 + 2;
Ò 2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;
- la detrazione, di cui all’art.8 – comma 2 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662), spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. La stessa detrazione viene estesa alle unità immobiliari assegnate dall’Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;
Dato atto, inoltre, che in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) dall’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze viene riconosciuta, altresì un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92 fino a un massimo di €. 200,00 e comunque fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
Precisato che la predetta ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione:
Ò di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
Ò delle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
Ò delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
Ò delle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
Atteso che il minore gettito derivante dall’applicazione della normativa di cui sopra verrà rimborsata dallo Stato e che la relativa somma verrà annotata nell’apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 in fase di approvazione;
Ritenuto, inoltre, di stabilire l’aliquota minima del 4 per mille, oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM) con l’esclusione dell‘ulteriore detrazione di cui dall’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) ;
Dato atto che, per effetto di quanto sopra, viene garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio come espressamente stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 267/00
Ritenuto, pertanto, approvare la proposta della Giunta Comunale secondo quanto sopra indicato;
Visto l’allegato parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente "Programmazione e Bilancio";
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
D E L I B E R A
1. di stabilire, per l’anno 2008, le aliquote che di seguito vengono specificate:
a) l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
b) l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 4,5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:
1. unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
5. unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
c) l’aliquota nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili.
d) per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:
§ 2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;
§ 0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 6 + 2;
§ 2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99
2. di stabilire l’aliquota del 4 per mille oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM) con l’esclusione dell’ulteriore detrazione di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) ;
3. di confermare, la detrazione, di cui all’art.8 – comma 2 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662), spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. La stessa detrazione viene estesa alle unità immobiliari assegnate dall’Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;
4. di dare atto, inoltre, che in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007 n. 244 ( Finanziaria 2008) dall’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze viene riconosciuta, altresì un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/92 fino a un massimo di €. 200,00 e comunque fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale di protrae la destinazione di abitazione principale;
5. di stabilire l’esclusione dell’ulteriore detrazione di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007 n. 244 delle seguenti unità immobiliari:
§ di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
§ delle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
§ delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
§ delle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
6. di dare atto, altresì il minore gettito di cui al punto 4) verrà rimborsata dallo Stato e che la relativa somma verrà annotata nell’apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione 2008 in fase di approvazione, mentre il restante gettito verrà annotato al tit. 1 – cat. 01 – risorsa 10 del bilancio 2008 ;
7. di pubblicare, per estratto, della relativa deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 – comma 4 – del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IL DIRIGENTE
Maddalena Pellini Cinzia Bergamaschi
L’ASSESSORE
Roberto Getilli