OGGETTO

Approvazione aliquote I.C.I. anno 2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali" e successive modificazioni che, al titolo I, Capo I, istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

            Vista la Legge 23/12/1996 n. 662 “ Misure di razionalizzazione di finanza pubblica”;

 

            Vista la Legge 27/12/1997 n. 449 “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

 

Vista la Legge Finanziaria 2006 – art. 1 comma 155 -  nella quale viene disposto il differimento al 31 marzo 2006 del termine previsto per deliberare il bilancio di previsione 2006;

 

Visto, altresì, l’art. 53 – comma 16 – della Legge 23/12/2000 n. 388 per come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: “ il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti  relativi all’entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

 

            Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

           

Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 10/2/2004 con la quale è stato approvato il nuovo accordo ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 e del Dm 5/3/1999 con validità triennale (2004/2005/2006) e comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 113 del 29/04/2004 con la quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad applicare misure finalizzate all’agevolazione dell’edilizia residenziale pubblica, tra le quali la determinazione dell’ICI pari al minimo applicabile;

 

            Richiamata la deliberazione G.C. n. 7 del 11/01/2005 con la quale venivano determinate le seguenti aliquote per l’anno 2005:

 

            Ritenuto di confermare, per l’anno 2006, le aliquote relative all’anno 2005 che di seguito vengono specificate:

a)      l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5  per mille;

b)      l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:

1)       unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

2)       unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)       unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4)       unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;

5)       unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;

 

Ritenuto, altresì,  di confermare:

 

per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:

à     2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;

à     0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata  non inferiore ad anni 6 + 2;

à     2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;

 

 

c)la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662),  spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. La stessa detrazione viene estesa alle unità immobiliari assegnate  Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno  trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;

 

Ritenuto, inoltre, di stabilire l’aliquota minima del 4 per mille, oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);

 

Dato atto che, per effetto di quanto sopra, viene garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio come espressamente stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 267/00

 

         Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

            Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

 

1.      di confermare, per l’anno 2006,  le aliquote I.C.I. relative all’anno 2006 e precisamente:

a)         l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5  per mille;

b)         l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:

1.      unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

2.      unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3.      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.      unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;

5.      unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;

c)         per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:

§         2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;

§         0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata  non inferiore ad anni 6 + 2;

§         2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99

 

 

2.           di stabilire l’aliquota del  4 per mille oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);

 

3.           di confermare, la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662),  spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94.  La stessa detrazione viene estesa alle unità immobiliari assegnate  Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno  trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;

 

4.      di dare atto che il relativo gettito presunto, derivante dall’applicazione del presente provvedimento non è inferiore a quello accertato nell’anno 2005 e che lo stesso trova apposita allocazione al tit. 1 – cat. 01 – risorsa 10  del bilancio 2006 in corso di formazione;

 

5.      di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 – comma 4 – del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

 

6.      di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                       IL DIRIGENTE

          Maddalena Pellini                                                                    Cinzia Bergamaschi

 

L’ASSESSORE

                                                                                                   Roberto Getilli