COMUNE DI LODI Settore Economico Finanziario Servizio Tributario |
OGGETTO |
Approvazione aliquote I.C.I. anno 2005 |
Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali" e successive modificazioni che, al titolo I, Capo I, istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Vista la Legge 23/12/1996 n. 662 “ Misure di razionalizzazione di finanza pubblica”;
Vista la Legge 27/12/1997 n. 449 “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
Visto il decreto legge 30/12/2004 n. 314 nel quale viene disposto il differimento al 28 febbraio 2005 del termine previsto per deliberare il bilancio di previsione 2005;
Visto, altresì, l’art. 53 – comma 16 - della Legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 10/2/2004 con la quale è stato approvato il nuovo accordo ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 e del Dm 5/3/1999 con validità triennale (2004/2005/2006) e comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale;
Vista la deliberazione G.C. n. 113 del 29/04/2004 con la quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad applicare misure finalizzate all’agevolazione dell’edilizia residenziale pubblica, tra le quali la determinazione dell’ICI pari al minimo applicabile;
Richiamate le deliberazione G.C. n. 17 del 27/01/2004 e n. 40 del 01/02/2004 con la quale venivano determinate le seguenti aliquote per l’anno 2004:
Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, le aliquote relative all’anno 2004 che di seguito vengono specificate:
l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:
1) unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
4) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5) unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
6) unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
Ritenuto, altresì, di confermare:
per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:
2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;
0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 6 + 2;
2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;
d)la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662), spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;
Ritenuto, inoltre, di stabilire l’aliquota minima del 4 per mille, oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);
Dato atto che, per effetto di quanto sopra, viene garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio come espressamente stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 267/00
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
D E L I B E R A
1. di confermare, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I. relative all’anno 2004 e precisamente:
a) l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
b) l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:
1. unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
6. unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;
c) per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:
§ 2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;
§ 0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 6 + 2;
§ 2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;
2. di stabilire l’aliquota del 4 per mille oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);
3. di confermare, la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662), spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;
4. di dare atto che il relativo gettito presunto, derivante dall’applicazione del presente provvedimento non è inferiore a quello accertato nell’anno 2004 e che lo stesso trova apposita allocazione al tit. 1 – cat. 01 – risorsa 10 del bilancio 2005 in corso di formazione;
5. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 – comma 4 – del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IL DIRIGENTE
Maddalena Pellini Cinzia Bergamaschi
L’ASSESSORE
Felice Corbellini