COMUNE DI LODI

Settore Economico Finanziario

Servizio Tributario

 

 

OGGETTO

Approvazione aliquote I.C.I. anno 2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 "Riordino della Finanza degli Enti Territoriali" e successive modificazioni che, al titolo I, Capo I, istituiva l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

            Vista la Legge 23/12/1996 n. 662 “ Misure di razionalizzazione di finanza pubblica”;

 

            Vista la Legge 27/12/1997 n. 449 “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

 

Visto il decreto legge 30/12/2004 n. 314   nel quale viene disposto il differimento al 28 febbraio 2005  del termine previsto per deliberare il bilancio di previsione 2005;

 

            Visto, altresì, l’art. 53 – comma 16  - della Legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”

 

            Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

           

Vista la deliberazione G.C. n. 34 del 10/2/2004 con la quale è stato approvato il nuovo accordo ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 e del Dm 5/3/1999 con validità triennale (2004/2005/2006) e comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale;

 

Vista la deliberazione G.C. n. 113 del 29/04/2004 con la quale l’Amministrazione Comunale si impegna ad applicare misure finalizzate all’agevolazione dell’edilizia residenziale pubblica, tra le quali la determinazione dell’ICI pari al minimo applicabile;

 

            Richiamate le deliberazione G.C. n. 17 del 27/01/2004 e n. 40 del 01/02/2004 con la quale venivano determinate le seguenti aliquote per l’anno 2004:

 

            Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, le aliquote relative all’anno 2004 che di seguito vengono specificate:

l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5  per mille;

l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:

1)       unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

2)       unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)       alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;

4)       unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5)       unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;

6)       unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;

 

Ritenuto, altresì,  di confermare:

 

per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:

2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;

0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata  non inferiore ad anni 6 + 2;

2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;

 

 

d)la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662),  spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno  trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;

 

Ritenuto, inoltre, di stabilire l’aliquota minima del 4 per mille, oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);

 

Dato atto che, per effetto di quanto sopra, viene garantita la salvaguardia degli equilibri di bilancio come espressamente stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 267/00

 

         Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

            Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di confermare, per l’anno 2005,  le aliquote I.C.I. relative all’anno 2004 e precisamente:

a)         l’aliquota ordinaria nella misura del 6,5  per mille;

b)         l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille dando atto che la stessa viene estesa a:

1.      unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale nei limiti di cui all’art. 4- comma 3 – del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

2.      unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3.      alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;

4.      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5.      unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;

6.      unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460;

c)         per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I., le aliquote del:

§         2 per mille per contratti di locazione che avranno durata non inferiore ad anni 3 + 2;

§         0,50 per mille per contratti di locazione che avranno durata  non inferiore ad anni 6 + 2;

§         2 per mille per i contratti locazione in corso stipulati ai sensi del precedente accordo approvato con deliberazione G.C. n. 442/99;

 

2.           di stabilire l’aliquota del  4 per mille oltre la relativa detrazione pari a €. 154,94, per le unità abitative di cui al Programma Regionale per l’Emergenza abitativa 2002/2004 ad oggetto la costruzione di n. 16 alloggi nel piano di zona di Lodi – Località Camolina (ex. Area ATM);

 

3.           di confermare, la detrazione, di cui all’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662),  spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate lettera b) punti 1, 2, 3, 4, 5. nella misura di €. 154,94. Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno  trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime;

 

4.      di dare atto che il relativo gettito presunto, derivante dall’applicazione del presente provvedimento non è inferiore a quello accertato nell’anno 2004 e che lo stesso trova apposita allocazione al tit. 1 – cat. 01 – risorsa 10  del bilancio 2005 in corso di formazione;

 

5.      di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 – comma 4 – del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

 

6.      di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                         IL DIRIGENTE

          Maddalena Pellini                                                             Cinzia Bergamaschi

 

L’ASSESSORE

                                                                                                  Felice Corbellini