1. di confermare per l'anno 2007 le seguenti modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Þ l’immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale;
Þ i locali adibiti ad attività commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C 3 (laboratori per arti e mestieri);
Þ l’abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, dal possessore a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed entro il 2° grado in linea retta e collaterali (nonni, nipoti, fratelli e sorelle)e da questi utilizzata come abitazione principale ed ivi residenti;
2. di stabilire altresì, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti detrazioni:
A) nuclei familiari con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap fisico del 75% o superiore, proprietari solo dell’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre eventuale pertinenza e aventi, per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta, un reddito complessivo non superiore a €. 16.000,00 di imponibile IRPEF.
B) pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2007, possessori solo dell’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre eventuale pertinenza con un reddito complessivo familiare riferito all’anno precedente cui si riferisce l’imposta non superiore a €. 10.000,00 se unico componente del nucleo familiare, incrementato di una quota di € 2.800,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
C) nuclei familiari con un componente disoccupato, possessori solo dell’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre eventuale pertinenza e aventi, per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta un reddito complessivo non superiore a €uro 10.000,00, incrementato di una quota di € 2.800,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. La condizione deve essere attestata con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 4 Legge 4/1/1968, n.15, come modificata dalla Legge 15/5/97 n. 127.
D) Nuclei familiari formati da giovani coppie coniugati o conviventi iscritti nello stesso stato di famiglia da almeno 2 anni alla data del 1° gennaio 2007 in cui entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni all’1/01/2007 possessori solo dell’ immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre eventuale pertinenza ed aventi, per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta, un reddito complessivo lordo non superiore ad €uro 30.000,00.
L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale; l’atto di acquisto non deve essere antecedente al 1/01/2006; la durata dell’agevolazione è stabilita in anni 5 (cinque) fermo restando le condizioni di reddito ed anagrafiche da certificare annualmente;
Ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione deve essere presentata annualmente, da parte degli interessati, apposita domanda debitamente corredata della documentazione prevista entro i 5 giorni precedenti la scadenza del versamento e la sua applicazione è subordinata al rilascio di benestare da parte del responsabile del servizio tributi;
3. Di rideterminare i valori di riferimento di cui all’art. 9 comma 4 del Regolamento sopra citato, per le verifiche sulla determinazione dell’imponibile per le aree fabbricabili, come segue:
§ Aree residenziali: di completamento €uro 145/mq; di espansione €uro 123/mq;
§ Aree industriali/artigianali/direzionali/commerciali: di completamento €uro 123/mq; di espansione €uro 105/mq;
dando atto che tali valori saranno aggiornati annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base alle variazioni dell’indice Istat;
4. Di stimare in € 1.240.000,00 circa il gettito derivante dall’applicazione di tale imposta con le aliquote e le detrazioni di cui sopra, dando atto che tale gettito è stato iscritto - in eguale misura - nell’apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione 2007 che verrà approvato nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
5. Di demandare agli Uffici ogni successivo adempimento di legge, ivi compreso quello della pubblicazione della presente deliberazione - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale, così come disposto dall’art. 58 comma 4° del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.