OGGETTO: ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009. ESENZIONI E DETRAZIONI.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
PREMESSO che il D.Lgs. n. 504/1992 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), applicata sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli;
PREMESSO, altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, al Bilancio di Previsione devono essere allegate anche le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che gli Enti Locali determinano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le deliberazioni con cui gli Enti Locali determinano le aliquote relative ai tributi di loro competenza, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata, pertanto, alla Giunta Comunale;
PRESO ATTO, pertanto che, in forza del predetto art. 1, comma 156, della L. n. 296/2006, in deroga all’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, sopra richiamato, l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, anziché dalla Giunta Comunale;
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996, sostituendo l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, ha stabilito che l’aliquota I.C.I. può essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;
TENUTO CONTO che l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione pari ad €. 103,29, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
RILEVATO che l’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 93/2008, come convertito con L. n. 126/2008, stabilisce, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dell’I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;
PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, come convertito nella L. n. 133/2008, dispone per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per Comuni e Province, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
RITENUTO, pertanto, di confermare, per l’anno 2009, le medesime aliquote determinate per l’esercizio 2008, come di seguito specificato:
Ø 5,0 per mille per l’abitazione principale (per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
Ø 5,5 per mille per altri fabbricati, terreni, aree fabbricabili;
ACQUISITO il parere favorevole di conformità giuridico/amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Girotto, Veneroni e Bricchi Alessandro), resi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) Di determinare, per l’anno 2009, le aliquote I.C.I. come di seguito specificato:
Ø 5,0 per mille per l’abitazione principale (per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
Ø 5,5 per mille per altri fabbricati, terreni, aree fabbricabili.