OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008 E DETRAZIONI.

 

 

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

 

 

PREMESSO che il D.Lgs. n. 504/1992 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), applicata sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli;

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che gli Enti Locali determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le deliberazioni con cui gli Enti Locali determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 20/12/2007, ha prorogato, per gli Enti Locali, al 31/03/2008 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

 

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 156, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che, modificando l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota I.C.I.;

 

PRESO ATTO, pertanto, che dal 1° gennaio 2007, in deroga all’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, anziché dalla Giunta Comunale;

 

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 53, della L. n. 662/1996, sostituendo l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota può essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

 

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione pari ad €. 103,29, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1, comma 5, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede un’ulteriore detrazione, pari all’1,33 per mille della base imponibile per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo, rapportato all’anno, di €. 200,00, ad esclusione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali la detrazione rimane fissata nell’importo massimo annuo di €. 103,29;

 

RILEVATO che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 7, della L. n. 244/2007 la minore imposta derivante dalle agevolazioni sopra specificate, quantificata presuntivamente in €. 22.000,00 circa, sarà soggetta a rimborso da parte dello Stato, previa presentazione di richiesta mediante apposito modello ministeriale;

 

 

RITENUTO, comunque, opportuno confermare, per l’anno 2008, le medesime aliquote determinate per l’esercizio 2007,  come di seguito specificato:

 

Ø      5,0 per mille per l’abitazione principale;

Ø      5,5 per mille per altri fabbricati, terreni, aree fabbricabili;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Girotto, Veneroni e Bricchi Alessandro), resi per alzata di mano,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I. come di seguito specificato:

 

Ø      5,0 per mille per l’abitazione principale;

Ø      5,5 per mille per altri fabbricati, terreni, aree fabbricabili.

 

2) Di determinare, per l’esercizio 2008, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di €. 103,29, da rapportare al periodo dell’anno, durante il quale si protrae tale destinazione.

 

3) Di dare atto che l’art. 1 comma 5, della L. n. 244/2007 prevede, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €. 200,00, da rapportare al periodo dell’anno, durante il quale si protrae tale destinazione.