OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2006
– Visto il vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 30.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– Vista la determinazione n. 3 del 13.01.2006, adottata dal Responsabile dell’Ambito Organizzativo Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 8, del vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, unita alla presente deliberazione come parte integrante della stessa, con la quale è stato confermato il valore venale/commerciale medio in €/mq. 100,00;
- di stabilire per l’anno 2006, confermando quelle in vigore nell’anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I):
a) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti gli immobili ad esclusione delle case non affittate e dei fabbricati appartenenti alla categoria D;
b) aliquota nella misura del 6 per mille del loro valore sui fabbricati appartenenti alla categoria D;
c) aliquota nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate ai sensi dell’art. 3, comma 53, punto 2. della legge 662/96;
d) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore per fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado nonché a collaterali di secondo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
e) aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 55, punto 3. Della legge 27.12.1997, n. 449 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con la precisazione che detta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
f) detrazione di € 104,00 dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
g) detrazione di € 52,00 dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per i fabbricati di cui al precedente punto d). Tale detrazione è alternativa e non in aggiunta a quella prevista per l’abitazione principale.