PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

E S E N Z I O N I

 

 

a)     Unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del contribuente e sue pertinenze, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata, CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ACCATASTASTI NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9.

 

b)     Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, purchè la stessa non risulti locata e sue pertinenze

 

c)     Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) e collaterali di secondo grado (fratelli, sorelle) nelle quali il parente abbia stabilito la propria residenza. (da certificare con apposita dichiarazione).

 

d)     Unità immobiliari possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

 

 

A L I Q U O T E

 

 

 

Unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:

impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico;

posa pannelli solari termici;

posa pannelli fotovoltaici;

interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale).

 

Unità immobiliari concesse in locazione in conformità agli accordi di cui all’art. 2, comma 3, legge 431/1998 (cosiddetti “canoni concordati”) nelle quali il locatario abbia stabilito la propria residenza, o unità concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.

 

Per tali fattispecie NON SPETTA LA DETRAZIONE

 

4,5

per mille

 

Altri immobili e aree fabbricabili; unità immobiliari date in affitto con locazioni NON CONCORDATE ai sensi della legge 431/1998 (vedasi riga soprastante)

 

7,0

per mille