PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROV. DI LECCO

 

CAP.23845 – TEL. 031 358981 – FAX 031 879022 – P. IVA 00603040130 COD. FISC. 82002850137

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 29.03.2011 DI COSTA MASNAGA (PROV. DI LECCO) CON OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE MISURE DELL’ALIQUOTA DELL’ICI PER L’ANNO 2011 

A) fabbricati adibiti ad abitazione principale;                                             4,5 per mille

Sono compresi in questo gruppo e sono soggetti al pagamento solo i fabbricati compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  nonché le pertinenze dell’abitazione principale con l'esclusione della categoria A/10.

 

b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;     5,5 per mille

Sono compresi in questo gruppo i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il contratto deve essere registrato presso il competente Ufficio del Registro. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'Ufficio Tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica.

 

c) fabbricati non locati e fabbricati locati con contratto non soggetto all’obbligo della registrazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale;                                           7  per mille                                                                                   

Sono compresi in questo gruppo i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione).

 

d) fabbricati diversi dalle abitazioni;                                                                 5,5 per mille

Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.

 

e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati;                              5,5 per mille

Categorie catastali: A/10 - B/5 - B/8 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 - D/8 - D/11.

 

f) fabbricati non destinati ad abitazione;                                                                                  5,5 per mille

Categorie catastali: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - C/6 - D/4 - D/5 - D/9 - D/10 - D/12

 

g) aree fabbricabili;                                                                                                    5,5 per mille                                                                                                                               

      h) Immobili ed alloggi destinati ad Edilizia Residenziale Sociale “Locazione temporanea” e “Case a Canone moderato” realizzato ai sensi della DGR n.7/17176 del 16.4.2004;

Ai fabbricati rientranti nelle categorie sopra indicate si applica un’aliquota ICI inferiore di 1,00 alla aliquota applicata ai fabbricati locati posseduti in aggiunta all’abitazione principale di cui alla lett.b) del presente articolo.

 

ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA

Sono escluse dall’imposta tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione spetta solo ai fabbricati adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’importo della detrazione spettante per l’anno 2011 è pari ad € 144,60.

 

PER LE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9

Si considerano abitazioni principali esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4,5 per mille quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado. Queste abitazioni non usufruiscono  della detrazione di € 144,60.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’

L’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado deve essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentarsi presso l’Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) pena decadenza del beneficio ed avrà validità anche per i successivi anni di imposta e sino ad una nuova dichiarazione di rettifica.

Il modello fac-simile della dichiarazione sostitutiva di notorietà è disponibile presso l’Ufficio Tributi oppure on line sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.costamasnaga.lc.it.

Nel caso di dichiarazione falsa o inesatta l’Amministrazione provvederà ad applicare le sanzioni previste dal regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie.

 

PERTINENZE

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale al massimo due pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

 

MODULI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

I moduli per il versamento dell’imposta sono disponibili in Municipio, presso la Tesoreria Comunale Deutsche Bank di Costa Masnaga e presso l’Ufficio Postale di Costa Masnaga.

 

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO:

- mediante versamento diretto in Tesoreria Comunale (Deutsche Bank di Costa Masnaga);

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 12341228 intestato a Comune di Costa Masnga – ICI ;

- per il tramite del servizio bancario;

- tramite modello F24.

 

 

Ai sensi dell’art. 18 della legge n.388/00 si comunica che il versamento dell’imposta deve essere effettuato nel seguente modo:

 

entro il 16.06.2011    50% del dovuto

entro il 16.12.2011    50% del dovuto.

 

 

            IL SINDACO                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. UMBERTO BONACINA                                   COSTANZA LOREFICE