COMUNE DI CREMELLA

Provincia di Lecco

 

                                                                                                 O R I G I N A L E

 

 

CODICE ENTE

10537

 

 

DELIBERAZIONE N.     5

 

                                                          

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

 

 

Oggetto:       DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DELLA DE ICI PER L'ANNO 2008.

       

       

 

 

 

L'anno  duemilaotto addì  ventinove del mese di febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari.

…….OMISSISS….

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

…….OMISSISS….

 

DELIBERA

 

  1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che segue, si da costituirne parte integrante e sostanziale.

 

  1. Di confermare per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno di imposta 2007 con la deliberazione di C.C. n. 4 del 09.03.2007, come segue, recependo l’ulteriore detrazione introdotta dalla Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2007):

 

a)      Nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto

b)     Nella misura del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni

c)      Detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall’art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 105,00

d)     Ulteriore detrazione d’imposta per abitazione principale (art.1 comma 5 Legge 244 del 24.12.2007) pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 del Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L’ulteriore detrazione di cui sopra si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.