LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l'art.163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

 

Visto il comma 16 dell'art.53 della Legge 388/2000, che ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta, tasse e tributi e le variazioni dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall'01/01 dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

 

Premesso che:

 

-          con Decreto Legislativo 30.12.1993, n. 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

-          con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva determinata per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto, veniva confermata la detrazione d’imposta per l’abitazione principale in Euro 103,29, nonché determinata l’aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni;

 

-          con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 08.03.2006 sono stati confermati i valori per le aree edificabili ai fini del calcolo ICI stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 09.12.2002;

 

Atteso che occorre fissare per il corrente anno l’aliquota dell’imposta e la misura della detrazione applicabile;

 

Ritenuto di proporre per l’anno 2006:

 

-          la determinazione dell’aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto;

-          la conferma della detrazione d’imposta per l’abitazione principale in Euro 103,29;

-          la determinazione dell’aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobi-

liare diverso dalle abitazioni;

 

Visto che il T.U. 267/2000 all’art. 42, comma 2, lettera f, in combinazione con l’art.48, ha stabilito la competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione dell’aliquota;

 

Viste le disposizioni vigenti in materia di I.C.I., recepite con regolamento adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.1998 – atto n. 54 e, a seguito di sospensione da parte dell’O.Re.Co. con ordinanza istruttoria n. 281 del 4.01.1999, rettificato con deliberazione n. 3 in data 25.01.1999, entrambe esecutive con atto dell’O.Re.Co. n. 36 dell’8.02.1999;

 

Visto  il T.U. 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali /Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. 267/2000;

 

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali /Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. 267/2000;

 

Con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di determinare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 5 per mille per le abitazioni e per tutti i locali adibiti a box o a posti auto;

 

2.      di confermare per l'anno 2006 in Euro 103,29 la detrazione d’imposta per la prima abitazione;

 

3.      di determinare per l'anno 2006 l’aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni;

 

4.      di comunicare l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.125 del D.L.gs.267/2000.

 

 

Con separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs.
n. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per tutti gli effetti di legge.