PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2008
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 15/03/1999 E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE ICI PER L'ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
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D E L I B E R A
- Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
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5. Di confermare per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno di imposta 2007 con la deliberazione di C.C. n. 7 del 07/03/2007, come segue:
- unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota pari al 5 per mille
- unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa), che le occupino quali loro abitazione principale, aliquota pari al 5 per mille
- aree fabbricabili e tutte le tipologie di fabbricato diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) aliquota pari al 5,5 per mille
- alloggi non locati aliquota pari al 7 per mille
- alloggi con destinazione d’uso AP2 – servizi pubblici o di uso pubblico non di proprietà comunale aliquota pari al 4 per mille
- detrazione per abitazione principale nella misura minima stabilita dall’art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad € 103,29.=
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006, le aliquote e la detrazione ICI di cui sopra hanno effetto retroattivo all’01/01/2008;
7. Di dare atto che per gli anni successivi, in assenza di idoneo provvedimento, le aliquote e la detrazione ICI restano confermate nella misura stabilita nel precedente esercizio, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
8. Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza che non risultino in contrasto con la presente deliberazione;
9. ... omissis ...