A voti unanimi, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

1.        di determinare le aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 come segue:

 

4.        mantenimento dell’aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali;

 

5.        mantenimento dell’aliquota al 6 per mille, quale aliquota ordinaria, per le seconde case e per gli altri fabbricati (unità produttive, commerciali, banche, ecc);

 

6.        conferma dell’aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate e, in generale, per gli immobili sfitti;

 

7.        conferma dell’aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni non principali che siano locate con contratto registrato come prima casa.

 

8.        conferma dell’equiparazione alla abitazione principale (sia come aliquota che come detrazione) delle abitazioni possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscano la residenza o che siano ospiti in istituti di ricovero, a condizione che le stesse non vengano locate;

 

 

2.        Di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della Imposta Comunale sugli Immobili in Euro 51,65 nelle circostanze descritte nei punti a), b), e c), portando così la detrazione a complessive Euro 154,94:

 

 

 

a)        proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

 

b)        reddito familiare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento ICI, non superiore a € 6.713,94 lorde annui per ogni componente del nucleo familiare stesso, quale risulta della seguente formula:

 

“Reddito familiare/n componenti familiare £ a € 6.713,94”

c)        l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare.

 

 

 

3.        di confermare i criteri applicativi determinati contestualmente all'approvazione del deliberato n. 5 del 28.02.1994:

 

 

 

4.        Il contribuente deve presentare la richiesta – autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I. fino a Euro 154,94 complessive.

 

Ø        La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata tassativamente entro il mese di giugno di ogni anno all'Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Monte Marenzo - Piazza Municipale, 5 - oppure consegnata a mano all’Ufficio che ne rilascerà apposita ricevuta;

 

Ø        I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della detrazione richiesta .

 

Ø        L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni.

 

 

5.        Di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota del 5,40 per mille (e non della detrazione) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado ed affini fino al secondo grado; in questa situazione è preferibile, ma non obbligatorio, presentare una dichiarazione, redatta su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali, entro il 31 Dicembre dell’anno 2005. Si precisa che per il primo anno è obbligatorio presentare l’apposita dichiarazione entro il termine appena menzionato.

 

 

 

6.        Di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorché distintamente iscritte in catasto come parti integranti dell’abitazione principale;

 

 

 

7.        Di dare atto che in sede di Bilancio sono state considerate le variazioni sopra menzionate;

 

 

 

8.        Di rendere pubbliche, secondo quanto stabilito dalla Legge, le predette determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

 

 

 

9.        Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs .n.267/2000.