DELIBERA
1) Di approvare per l’anno 2010 le aliquote per l’applicazione dell’ICI nelle seguenti misure:
- 5 per mille, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ai sensi dell’articolo 1 comma 173, lettera b) di modifica dell’articolo 8, comma 2, del D. Lvo n. 504/1992 nonché dal vigente regolamento comunale in materia;
- 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come meglio specificato nel vigente regolamento comunale in materia;
- 4 per mille per le sole unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito , risultante da scrittura privata, a parenti in linea retta entro il primo grado, che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come da articolo 6 del vigente Regolamento sull’ICI;
- 6,5 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui all’aliquota ridotta e rientranti nella classificazione catastale in categoria D e C (fabbricati destinati ad uso commerciale e/o produttivo)
con esclusione della categoria C/6;
- 7 per mille da applicare sugli immobili diversi dalle precedenti categorie e sulle aree edificabili;
2) Di confermare, per la generalità di soggetti passivi di imposta, in € 125,00= la detrazione ICI prevista dalla legge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di confermare in € 200,00= la detrazione prevista per i soggetti passivi che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e specificati:
A. limiti di reddito;
B. possesso beni immobili;
C. appartenenza a determinate tipologie.
Reddito
Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti con riferimento alla dichiarazione redditi anno 2009 (redditi percepiti nell’anno 2008).
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE |
REDDITO ANNUO COME SOPRA |
Una persona |
€ 8.600,00= |
Due persone |
€ 12.800,00= |
Tre persone |
€ 14.900,00= |
Quattro persone |
€ 16.600,00= |
Cinque persone |
€ 17.600,00= |
Sei persone |
€ 19.800,00= |
Oltre le sei persone |
€ 21.400,00= |
Possesso beni immobili
Il soggetto passivo d’imposta ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:
- a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;
- immobili, compresa l’abitazione principale, classificati nelle categorie:
A/1 – abitazione di tipo signorile
A/8 – abitazioni in ville
A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
Appartenenza a determinate categorie
Il soggetto passivo di imposta deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:
- pensionati oltre i 60 anni;
- disoccupati con disoccupazione nell’anno 2009 non inferiore a sei mesi;
- invalidi, con invalidità accertata non inferiore al 75%
- persone svantaggiate (- coloro che sono in possesso della certificazione della commissione di cui alla Legge 104/1992 (portatori di handicap) con grado di invalidità non inferiore al 75% - coloro che appartengono ad un nucleo familiare composto anche da persone in possesso della certificazione della commissione di cui alla L. 104/1992 con un grado di invalidità non inferiore al 75% o persone invalide, con invalidità accertata non inferiore al 75%);
3) Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della maggiore detrazione d’imposta di Euro 200,00.=:
- i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A), B) e C);
- inviare a mezzo raccomandata o tramite presentazione al protocollo comunale apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, come da modello reperibile presso l’Ufficio Tributi – entro il termine di versamento della prima rata ICI.
4) di applicare la maggiore detrazione di € 200,00.= a favore dei nuclei familiari con tre o più figli minori (fino a 18 anni), come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, il cui reddito complessivo familiare risultante dalla dichiarazione 2009 (redditi 2008) non sia superiore ad euro 30.000.= ed in possesso di una unica proprietà immobiliare;
5) di fissare in relazione al disposto di cui all’articolo 1, comma 5 della Legge 449/1997, una aliquota agevolata del 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale) limitatamente alle unità oggetto di detti interventi e per il periodo di durata dei lavori con un limite massimo di anni tre dall’inizio, da documentare con attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;
6) Di dare atto che il gettito presunto risultante dall’applicazione delle nuove aliquote e detrazioni suindicate è quantificato nell’importo complessivo di € 1.145.000,00.=, quale entrata propria per ICI oltre ad euro 274.000.= definitivi per la perdita di gettito da certificare, per esenzione ICI prima casa, garantendo l’equilibrio di bilancio;