1)     Di approvare per l’anno 2007 le aliquote per l’applicazione dell’ICI nelle seguenti misure:

 -                5 per mille, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ai sensi dell’articolo 1 comma 173, lettera b) di  modifica dell’articolo 8, comma 2, del D. Lvo n. 504/1992 nonché dal vigente regolamento comunale in materia;

-                5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come meglio specificato nel vigente regolamento comunale in materia;

-                6 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui all’aliquota ridotta e rientranti nella classificazione catastale in categoria D e C (escluso C6);

-                7 per mille da applicare sugli immobili diversi dalle precedenti categorie e sulle aree edificabili;

 

2) Di confermare, per la generalità di soggetti passivi di imposta, in € 125,00= la detrazione ICI prevista dalla legge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di confermare in € 200,00= la detrazione prevista per i soggetti passivi che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e specificati:

 

A.    limiti di reddito;

B.    possesso beni immobili;

C.    appartenenza a determinate tipologie.

 

Reddito

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti con riferimento alla dichiarazione redditi anno 2006 (redditi percepiti nell’anno 2005).

 

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

REDDITO ANNUO COME SOPRA

Una persona

€ 8.600,00=

Due persone

€ 12.800,00=

Tre persone

€ 14.900,00=

Quattro persone

€ 16.600,00=

Cinque persone

€ 17.600,00=

Sei persone

€ 19.800,00=

Oltre le sei persone

€ 21.400,00=

 

 

Possesso beni immobili

Il soggetto passivo d’imposta ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

-                a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

-                immobili, compresa l’abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 – abitazione di tipo signorile

A/8 – abitazioni in ville

A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

 

 

 

Appartenenza a determinate categorie

Il soggetto passivo di imposta deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

 

-                pensionati oltre i 60 anni;

-                disoccupati con disoccupazione nell’anno 2006 non inferiore a sei mesi;

-                invalidi, con invalidità accertata non inferiore al 75%

-                persone svantaggiate (- coloro che sono in possesso della certificazione della commissione di cui alla Legge 104/1992 (portatori di handicap) con grado di invalidità non inferiore al 75% - coloro che appartengono ad un nucleo familiare composto anche da persone in possesso della certificazione della commissione di cui all L. 104/1992 con un grado di invalidità non inferiore al 75% o persone invalide, con invalidità accertata non inferiore al 75%);

 

3) Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della maggiore detrazione d’imposta di Euro 200,00.=:

 

-                i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A), B) e C);

-                inviare a mezzo raccomandata o tramite presentazione al protocollo comunale apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, come da modello reperibile presso l’Ufficio Tributi – entro il termine di versamento della prima rata ICI.

 

4)      di applicare la maggiore detrazione di € 200,00.= a favore dei nuclei familiari con tre o più figli minori (fino a 18 anni), come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, senza limiti di reddito, in possesso di una unica proprietà immobiliare;

 

5)                            di fissare, in relazione al disposto di cui all’articolo 1, comma 5 della Legge 449/1997, una aliquota agevolata del 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari o inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per il periodo di durata dei lavori con un limite massimo di anni tre dall'inizio, da documentare con relativa attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;