DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI SIRTORI (LC) N. 25 DEL 29.3.2005.
OGGETTO : |
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I. E DELLE DETRAZIONI
E RIDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005. |
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che con Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.2.1993, esecutiva, venne stabilita l’aliquota dell’imposta per l’anno 1993, nella misura del 4,80 per mille;
- Che per gli anni 1994-1995-1996, con appositi atti deliberativi, venne confermata l’aliquota del 4,80 per mille e fissata in lire 180.000.= la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Che per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 è stata modificata unicamente la detrazione d’imposta per l’abitazione principale con l’incremento a lire 200.000.=/euro 103,30, a decorrere dall'anno 2002;
- Che per l'anno 2004 venivano fissate le seguenti aliquote:
a) aliquota ridotta del 5 per mille:
- in favore delle persone fisiche residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A (escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite ad uso commerciale;
b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille:
- per i fabbricati classificati nei gruppi catastali:
- A e C non rientranti nelle ipotesi di cui al precedente punto a);
- B, D, A/10;
- per le aree edificabili;
mentre rimaneva invariato l'importo della detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate di euro 103,30;
CONSIDERATO che le disposizioni vigenti in materia di I.C.I., recepite con regolamento adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 22.12.1998 – deliberazione n. 75, modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell’11.3.1999 (esaminate senza rilievi dal CO.RE.CO. di Milano il 22.3.1999 – atti n. 152) e con deliberazioni consiliare n. 15 del 25.2.2000 e n. 47 del 29.9.2000, n. 28 dell'11.3.2003 e n. 7 del 12.3.2004 consentono:
- di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota inoltre può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 3 c. 53 p. 2 - Legge 662/1996);
- di esercitare la facoltà di cui al comma precedente anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale (art. 3 c. 55 p.3 - Legge 662/1996);
- di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato (art. 3 c. 55 p. 4 Legge 662/1996);
- di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili (art. 1 c. 5 – Legge 449/1997);
- di stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art.1 c. 5 - Legge 449/1997);
- di elevare la detrazione di lire 200.000.= prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino all’importo di lire 500.000.=, nel rispetto degli equilibri di bilancio (art. 3 c. 55 p. 3 Legge 662/1996);
- di computare la parte residua della detrazione (stabilita in misura unica), qualora non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale (art. 59 D. Lgs. 446/1997 e circolare n. 114/E del 25.5.1999);
- di equiparare alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela (art. 59 D. Lgs. 446/1997) e le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
UDITA la proposta del Sindaco in ordine alla conferma delle aliquote e detrazioni già applicate nell'anno 2004, come sopra dettagliate;
RITENUTA la competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, c. 2 lett. f) e dell'art. 48 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del sopracitato decreto legislativo ed allegato al presente atto quale parte integrante;
D E L I B E R A
1) di confermare per l'anno 2005 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ridotta del 5 per mille:
- in favore delle persone fisiche residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A (escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite ad uso commerciale;
b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille:
- per i fabbricati classificati nei gruppi catastali:
- A e C non rientranti nelle ipotesi di cui al precedente punto a);
- B, D, A/10;
- per le aree edificabili;
2) di confermare nell'importo di euro 103,30 la detrazione d'imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità ad essa equiparate e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;
3) di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, verrà trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la suestesa proposta di deliberazione;
CON VOTI UNANIMI palesi legalmente resi per alzata di mano;
D E L I B E R A
di approvare la proposta di deliberazione.