ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI GALBIATE (PROVINCIA DI LECCO) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2006 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 30/01/2006)

 

….. / ….. Omissis

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96 e del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., l’aliquota comunale sugli immobili per l’anno 2006 nelle misure vigenti per l’anno 2005  come di seguito indicato:

 

-         7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si intendono a disposizione le abitazioni e le relative pertinenze acquistate con i benefici previsti per la prima casa per il periodo di un anno dalla data di acquisto).

 

-         4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

-         6 per mille in tutti gli altri casi.

 

 

2.      Di proporre al  Consiglio Comunale di fissare in € 115 la detrazione prevista per l’abitazione principale, precisando che, come previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2ˆgrado, per le quali spetta l’aliquota ridotta del 6 per mille.

La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell’art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell’imposta spetta al titolare del diritto d’uso.

 

3.      Di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall’art. 5 bis del Regolamento dell’I.C.I.

 

4.      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

5.      Di dare atto che il Consiglio Comunale determinerà ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nell’art. 5 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, per zone omogenee.