PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26.03.2010

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER L’ANNO 2010.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con l’art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

- che il successivo art. 6 comma 1 del d.lgs . n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente;

- che L’art.1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito con legge 24/07/2008, n.126 ha escluso, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Preso atto che il comma 156 dell’art.1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 09/02/2002, esecutiva, con la quale si stabiliva per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

  1. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,50 per mille;

  2. aliquota ordinaria (per tutte le altre fattispecie imponibili): 6,50 per mille

  3. di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata

  4. di stabilire in L.200.000 (€ 103,29) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

Vista la deliberazione di G. C. n. 6 del 15.02.2003 esecutiva ai sensi di legge, che riconfermava le medesime aliquote e detrazioni anche per l'anno 2003;

Vista la deliberazione di G. C. n. 4 del 15.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, che riconfermava le medesime aliquote e detrazioni anche per l'anno 2004;

Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 24.01.2005, esecutiva ai sensi di Legge, che riconfermava le medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2005;

Vista la deliberazione di G.C. n.10 del 15.02.2006, esecutiva ai sensi di Legge, che riconfermava le medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2006;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2007 avente ad oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2007 con la quale si riconfermavano le medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2007;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2008 avente ad oggetto: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER L’ANNO 2008" con la quale si riconfermavano le medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2008;

Vista la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.6 del 23.12.2008 avente ad oggetto:"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI PER L’ANNO 2009" con la quale si riconfermavano le medesime aliquote e detrazioni anche per l’anno 2009;

Visto il comma 30 dell’art.77 bis del D.L. n.112/2008 convertito dalla legge 6/08/2008 n. 133 che testualmente recita:

……………………OMISSIS………………………….

"30.  Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."

Visto e richiamato il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( legge finanziaria 2007) che recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che sulla scorta delle sopra richiamate norme in materia di finanza locale si ravvisa la necessità di confermare per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni fissate nel 2009 per l’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’art.151 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che stabilisce al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente provvedimento ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Marcelli:

"Voteremo a favore su questo punto, ma chiedo che l’Assessore precisi che il fatto di non mettere le mani nelle tasche dei contribuenti, così come dichiarato nella sua relazione, è consentito grazie alle maggiori risorse derivanti dalle azioni in campo tributario messe in atto dalla precedente Amministrazione."

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2010 per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote dell’Imposta

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e detrazioni vigenti nel 2009 approvate con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n 6 del 23.12.2008 e di seguito specificate:

2. di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

3. di stabilire in € 103,29 (L.200.000) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come definito dalla normativa vigente e nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;

Dopodiché, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267."