COMUNE DI VENDROGNO

Via Casanova n. 1

Prov. Lecco Cap. 23838 - Tel. 0341/870157 - Partita IVA 00651590135 - Fax 0341/807941

 

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero      7  del  10-03-2006

 

 

Oggetto..:  DETERMINAZIONE DETRAZIONE ICI PER L'ANNO 2006

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'anno   duemilasei  il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

 

 

Risultano:

 

 

ACERBONI PIETRO ANDREA

 

P

 

ENICANTI LEONARDO

 

P

 

VITALI MICHELE

 

P

 

CAMOZZI ROSANGELA

 

P

 

ACERBONI ANGELA

 

P

 

BUTTI PIERO

 

P

 

AGOSTINI GIULIANO

 

A

 

ACERBONI PIERANGELO

 

P

 

GIRELLI GIACOMO

 

P

 

LAZZARI MASSIMO

 

P

 

RUSCONI DARIO

 

P

 

TADDEO FRANCESCA

 

A

 

CATTANEO MARIATERESA

 

A

 

 

 

 

 

 

PRESENTI…:   10

ASSENTI…..:    3

 

Risulta l’Assessore esterno:

 

VERGOTTINI FRANCO ANTONIO

 

P

 

PILATTI PAOLO

 

A

 

Partecipa il Segretario, ACERBONI DR. FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CONSIGLI, GIRELLI GIACOMO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


 

 

Oggetto..:  DETERMINAZIONE DETRAZIONE ICI PER L'ANNO 2006

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamate:

-       la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 25.03.2005 con la quale si stabiliva per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale in € 144,61;

-       la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24.02.2006 con la quale si determinava per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per gli altri immobili e per i terreni edificabili;

Visto l’art. 3 – comma 53° - della L. n. 662/1996 in virtu’ del quale il Comune deve annualmente stabilire, con effetto per l’anno successivo, l’aliquota dell’I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

Considerato che l‘articolo 27 – comma 8° - della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, contestualmente all’approvazione del bilancio;

Rilevato peraltro come, con Legge 23.12.2005 n. 266, tale termine per l’anno 2006 sia stato differito al 31.03.2006;

Ritenuto di confermare per l’anno 2006 la detrazione per abitazione principale in € 144,61;

Visto l’art. 42 – comma 2 lettera f- del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.    Di determinare, per l’anno 2006, la detrazione per abitazione principale in €144,61;

2.    Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze;

3.    Di inoltrare copia della presente deliberazione e del relativo avviso di adozione al Ministero delle Finanze per la pubblicazione nella G.U.R.I. ai sensi dell’art. 52 comma 2° - del D. Lgs. n. 446/1997 entro 30 giorni dalla data d’esecutività della stessa;

4.    Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti relativi;

5.    Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n. 3/2001;

6.    Di rendere la presente con separata e successiva votazione unanime favorevole immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.

 


 

COMUNE DI VENDROGNO

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Numero     11  del  24-02-2006

 

 

 

 Oggetto..: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2006

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'anno  duemilasei il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18.30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 

 

Risultano:

 

 

 ACERBONI PIETRO ANDREA

 

 

SINDACO

 

 

P

 

 

 ENICANTI LEONARDO

 

 

ASSESSORE

 

 

P

 

 

 RUSCONI DARIO

 

 

ASSESSORE

 

 

P

 

 

 VERGOTTINI FRANCO ANTONIO

 

 

ASSESSORE ESTERNO

 

 

A

 

 

 PILATTI PAOLO

 

 

ASSESSORE ESTERNO

 

 

A

 

 

PRESENTI…:     3

ASSENTI…..:     2

 

 

Partecipa il Segretario, ACERBONI DR. FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, ACERBONI PIETRO ANDREA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


LA GIUNTA COMUNALE

 

Oggetto..:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2006

       

       

       

 

 


Richiamata la propria precedente deliberazione n.° 23 del 04.03.2005 con la quale si determinavano per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:

  1. 6 (sei) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  2. 7 (sette) per mille per gli altri immobili e per i terreni edificabili;  l’aliquota unica del 7 per mille dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 25.03.2005 con la quale si stabiliva la detrazione per l’abitazione principale in € 144,61;

Visto l’art. 3 - comma 53 - della Legge n.° 662/96 in virtù del quale il Comune deve annualmente stabilire l’aliquota dell’I.C.I in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

Considerato che l’articolo 27 - comma 8° - della Legge n.° 448/2001 stabilisce nel 31 dicembre il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F., contestualmente all’approvazione del bilancio;

Rilevato peraltro come, con Legge 23.12.2005 n. 266, tale termine per l'anno 2006 sia stato differito al 31.03.2006;

Visto l'art. 42 - comma 2, lettera f) - del D. Lg.vo n.° 267/2000 che esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote dei tributi;

Atteso che le esigenze di bilancio per l’anno 2006 consentono di stabilire l’aliquota ridotta dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulla abitazione principale nella misura del 6 per mille e una ordinaria del 7 per mille per le altre tipologie, in modo da conseguire un gettito  sufficiente al Comune per garantire i servizi indispensabili;

Dato atto, altresì, che l’ammontare della detrazione per abitazione principale sarà determinato con successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 - comma 2, lettera f) - del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lg.vo n.° 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi da chi di dovere ai sensi di legge;

Ad unanimità dei voti legalmente resi:

D E L I B E R A

1.      di stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

a)      6 (sei) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b)      7 (sette) per mille per gli altri immobili e per i terreni edificabili;

2.      di dare atto che il gettito derivante da tale imposta, ammontante a € 150.000,00 al lordo dei costi di riscossione, sarà introitato alla risorsa 1005 del B.P. 2006;

3.      di dare atto che l’ammontare della detrazione per abitazione principale sarà determinato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 - comma 2, lettera f) - del D. Lg.vo n.° 267/ 2000;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze;

5.      di inoltrare copia della presente deliberazione e del relativo avviso d'adozione al Ministero delle Finanze per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 52 - comma 2 - del D. Lg.vo n.° 446/1997 entro 30 giorni dalla data d'esecutività della stessa;

6.      di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi del 1° comma dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

7.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lg.vo n.° 267/2000.

 


 

COMUNE DI VENDROGNO

Via Casanova n. 1

Prov. Lecco Cap. 23838 - Tel. 0341/870157 - Partita IVA 00651590135 - Fax 0341/807941

 

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero     11  del  08-03-2004

 

 

Oggetto..:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL=

        L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'anno   duemilaquattro  il giorno  otto del mese di marzo alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

 

 

Risultano:

 

 

DENTI EUGENIO

 

A

 

TARABINI GIUSEPPE

 

P

 

VITALI CAMILLO

 

P

 

LAZZARI GIANPAOLO

 

A

 

TADDEO FRANCESCA

 

P

 

BUTTI PIERO

 

P

 

ORIO CLAUDIO BORTOLO

 

P

 

ACERBONI PIERANGELO

 

P

 

VITALI NATALE

 

P

 

ACERBONI ANGELA

 

P

 

ARRIGONI GIUSEPPE

 

P

 

ACERBONI PIETRO ANDREA

 

P

 

BEROGGI SILVEZIO

 

P

 

 

 

 

 

 

PRESENTI…:   11

ASSENTI…..:    2

 

Risulta l’Assessore esterno:

 

AGOSTINI GIULIANO

 

P

 

Partecipa il Segretario, MARIO AVV. BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO, ACERBONI PIETRO ANDREA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.


 

 

Oggetto..:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL=

        L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)

       

       

 

 

 

 

 

 

 


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Vice Sindaco nella sua qualità di Presidente autorizza l’Assessore esterno Agostini Giuliano ad illustrare l’ipotesi di Regolamento per l’applicazione dell’ICI;

Il Consigliere Butti Piero comunica di aver chiesto già in passato il costo del professionista incaricato per gli accertamenti;

L’Assessore Agostini Giuliano comunica che il dato richiesto è a disposizione di tutti i Consiglieri, basta rivolgersi all’Ufficio Comunale competente;

Richiamato l’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 secondo il quale i regolamenti disciplinanti le entrate, anche tributarie, di Provincia e Comuni, devono essere approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo;

Ricordato altresì che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2003 è differito al 31.03.2004 il termine per l’approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di deliberazione del bilancio relativamente all’anno 2004;

Visto gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n 15.12.1997 n. 446 ed il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

Vista la bozza di tale regolamento, all’uopo predisposto dai competenti uffici, composto di n. 17 articoli ed allegato al presente atto;

Ritenutolo meritevole d’approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.    Di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione dell’imposta ICI che si compone di n. 17 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.    Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2003 avrà effetto dal 01 gennaio 2004;

3.    Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro i termini di legge e di darne avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

4.    Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

 


COMUNE DI VENDROGNO

Provincia di Lecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

 

 

 

 

 


 

SOMMARIO:

 

 

 

Art  1 - Ambito di applicazione

 

Art. 2 - Applicazione aliquota ridotta

 

Art.3 - Obbligo della comunicazione di variazione

 

Art  4 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

 

Art  5 - Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

 

Art  6 - Estensione delle agevolazioni

 

Art  7 - Disposizioni particolari per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e degli

             immobili dichiarati di interesse storico-artistico

 

Art  8 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

 

Art  9 - Fabbricato parzialmente costruito

 

Art  10 - Poteri di indirizzo della Giunta

 

Art  11 - Modalità di versamento

 

Art 12 - Liquidazione e Accertamento dell’imposta

 

Art 13 - Rimborsi

 

Art 14 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

 

Art 15 - Sanzioni

 

Art.16 - Diritto d’interpello

 

Art 17 - Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione

 

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, e successivi modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Articolo 2 – Obbligo della comunicazione di variazione

 

Ai sensi dell’art. 59 - lett. 1 - del D.Lg.vo n.446/1997 è soppresso l’obbligo della dichiarazione ed è introdotto quello della comunicazione di variazione. Tale comunicazione deve essere presentata entro 30 gg. dall’avvenuta variazione  e deve contenere i seguenti dati:

-         nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di telefono del contribuente;

-         codice fiscale del contribuente;

-         dati identificativi del terreno o immobile oggetto di variazione;

-         motivo della variazione;

-         nominativo di eventuali altri soggetti passivi dell’imposta;

-         in caso di compravendita nominativo dell’acquirente;

 

Articolo 3 - Applicazione aliquota ridotta

 

1. In caso di applicazione di aliquote differenziate, ai sensi della L. n. 488/99 - art. 30, c. 12 - l'aliquota ridotta si applica solo agli immobili adibiti ad abitazione principale e ad una pertinenza obbligatoria (autorimessa classata con categoria C/6), ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, da individuarsi con apposita comunicazione da presentare all’Ufficio Tributi entro 31 luglio dell’anno di riferimento.

 

Articolo 4 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali

 

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lg.vo n. 504/92 e dell'art. 59 - comma 1, lett. b) - del D.Lg.vo n. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

 

Articolo 5 - Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

 

1.Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lg.vo n. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lg.vo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete  esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 n. 917/1986.

 

 

 

Articolo 6 - Estensione delle agevolazioni

 

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa,  ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del D. Lg.vo n. 504/1992 le seguenti tipologie di immobili:

a)      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

 

c)      l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

 

2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale e dell’aliquota ridotta, con dichiarazione da presentarsi all’Ufficio Tributi nell’anno di attuazione della detrazione stessa.

 

Articolo 7 - Disposizioni particolari per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e degli immobili dichiarati di interesse storico-artistico

 

1. L’Amministrazione, può, con specifico provvedimento, determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di applicazione, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D. Lg.vo n. 504/1992;                                                                                                                                         

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lg.vo n. 504/1992.

5.  Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1089/1939 , e successive modificazioni , la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato. Se il fabbricato e' di categoria catastale diversa dalla categoria A) , la sua consistenza in vani e' determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 15 pari alla superficie media di un vano utilizzata al competente ufficio tecnico erariale per le abitazioni di tipo popolare.

 

 

 

 

Articolo 8 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili

 

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lg.vo n. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lg.vo n. 504/92, come sostituto dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

-         immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia , ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e che risultino nel contempo diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a)      strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone , con rischi di crollo;

b)      strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone , con rischi di crollo parziale o totale;

c)      edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata :

a)      mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio comunale , con spese a carico del proprietario;

b)      da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968 , n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata  dal contribuente .

3.      La fruizione della riduzione decorre dalla data della domanda dell’interessato

 

Articolo 9 - Fabbricato parzialmente costruito

 

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a decorrere  dall’utilizzazione con riferimento alle date di allacciamento delle utenze domestiche come energia elettrica, gas,  acqua, ecc., solo in mancanza di dichiarazione di fine lavori.

 

Articolo 10 - Poteri di indirizzo della Giunta

 

1. La Giunta Comunale può fissare annualmente gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

 

Articolo 11 - Modalità di versamento

 

1. L'imposta e' di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lg.vo n.446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2. I versamenti di imposta possono essere effettuati , oltre che per il tramite del concessionario del servizio di riscossione tributi , anche alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa) o tramite il sistema bancario.

 

Articolo 12 – Liquidazione e Accertamento dell’imposta

 

1.Per quanto concerne la liquidazione e l'accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lg.vo n. 504/1992 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini della chiarezza e della motivazione degli atti emessi, si richiama quanto disposto dall’art.7 della L. n. 212/2000.

 

Articolo 13 - Rimborsi

 

1. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato , che deve indicare le motivazioni per le quali viene inoltrata la richiesta e , se richiesto , fornire i dati che  l'ufficio addetto al servizio ritenesse indispensabili per la valutazione della domanda.

2. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo n. 504/1992 , il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni 3 dalla data in cui il tributo per il quale si richiede il rimborso doveva essere versato a termini di legge ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso e’ intervenuta decisione definitiva. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso , anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale , nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

 

Articolo 14 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

 

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D. Lg.vo n. 446/97 il Comune, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a)      il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b)      il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I. in scadenza entro il termine massimo di 6 mesi  nel caso di morte del proprietario.

 

Articolo 15 - Sanzioni

1.Alle violazioni in materia di I.C.I. si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.

2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall’art.7 del D.Lg.vo n. 472/97.

3 Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lg.vo n. 471/97.

 

Articolo 16 bis - Diritto d’interpello

 

1. Anche ai fini dell’imposta comunale sugli immobili è ammesso il diritto d’interpello ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000.

 

Articolo 17 - Entrata in vigore

l. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.