ALIQUOTE, DETRAZIONE E AGEVOLAZIONI I.C.I. 2011

A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/02/2011 sono confermate, per l’anno 2011, le aliquote e le agevolazioni ICI vigenti nel 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006. Il dettaglio nel seguente schema:

v  Esenzione per:

o   le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dovuta da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le case popolari (ora ALER);

o   le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

o   l’abitazione del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale; a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Lecco;

o   abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), con scrittura privata registrata e nelle quali il parente abbia stabilito la propria residenza. NB: le condizioni devono sussistere nel corso dell’anno di imposizione (art. 6 del regolamento ICI).

Non sono esenti le abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9

v  Aliquota del 4,0 per mille e detrazione comunale di € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9;

v  Aliquota del 4,0 per mille per:

o   le unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali vengono avviati interventi di recupero. NB: il valore imponibile è costituito dall’area fabbricabile (art. 9 del regolamento ICI).

o   le unità immobiliari concesse in locazione in conformità agli accordi di cui all’art. 2, comma 3, legge 431/1998, e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza (art. 7 del regolamento ICI). NB: Per tale fattispecie non spetta l’esenzione prevista per l’abitazione principale.

v  Aliquota del 6,9 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).