OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI VENALI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

 

Entra il Consigliere Meoli Claudio. Consiglieri Presenti n. 10.

Su invito del sindaco/Presidente, presenta l’argomento il vice sindaco Rossi Mauro che dà lettura e contemporaneamente illustra la proposta di deliberazione.

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92, presupposto dell'imposta é, fra l'altro, il possesso di aree fabbricabili e che per esse, ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del medesimo D. Lgs. 504/92 la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

 

RILEVATO che l’art. 59 c. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 446/97 prevede la potestà dei comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento e della riduzione del contenzioso;

 

CONSIDERATO:

 

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

 

SENTITO il Segretario Comunale che riferisce positivamente in merito alla conformità della deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;

 

VISTO il parere di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

DELIBERA

 

  1. di differenziare i valori venali dei terreni edificabili per macrozone territoriali al fine di tener conto delle reali situazioni oggettive che vengono definite zona bassa e zona montana comprendendo la prima le frazioni di Favirano, San Gottardo, San Michele e Capoluogo oltre alle aree adiacenti ad esse, mentre la seconda le frazioni di San Marco, Sogno e Valcava oltre le aree adiacenti ad esse;

 

  1. di determinare - quale riferimento per le operazioni di liquidazione e/o accertamento, nonché allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso - i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Torre de’ Busi relativamente all'anno 2010 e valide sia per le aree libere che convenzionate, nella misura indicata come segue:

 

AREE RESIDENZIALI

zona bassa =  90,00 €/mq

( Favirano, San Gottardo, San Michele e Capoluogo oltre alle aree adiacenti ad esse)           

 

 

zona montana =  70,00 €/mq

( San Marco, Sogno e Valcava oltre alle aree adiacenti ad esse)

 

 

AREE INDUSTRIALI

Sù tutto il territorio comunale =  80,00 €/mq

  1. di stabilire la decorrenza dell’imposta per le Aree di “NUOVA EDIFICABILITA” alla data di pubblicazione del Piano di Governo del Territorio sul BURL della Regione Lombardia come previsto dalla L.R. 12/2005;

 

  1. di stabilire che gli adeguamenti successivi verranno effettuati con provvedimento di Giunta Comunale.

 

 

Con n.  9         voti favorevoli

Con  n. 1         voti astenuti (Meoli)

Con n. 0          voti contrari

 

Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con n. 9          voti favorevoli

Con  n. 1         voti astenuti (Meoli)

Con n. 0          voticontrari

 

 

DELIBERA

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI

Provincia di LECCO

Tel. :035/785004- Fax: 035/785327

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

 

Visti gli artt. 3,6,8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; la deliberazione che ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010;

I N F O R M A

1.      ALIQUOTE

Per l’anno 2010 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria

aliquota per abitazione principale

aliquota per cat. D2 (alberghi e pensioni

aliquota per botteghe (esercizi alimentari) cat. C1

6.50

5,00

4,00

 

4,00

(seivirgolacinquantapermille)

(cinquepermille)

(quattrovirgolapermille)

 

(quattrovirgolapermille)

 

2.      BASE IMPONIBILE

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.

Il Consiglio Comunale con atto n.  2  del 22/04/2010  ha determinato il valore venale delle aree fabbricabili.

3.      ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’anno 2010 l’imposta non e’ dovuta per labitazione principale (l’abitazione in cui si ha la residenza) eccetto per le abitazioni con categoria A1 – A8 e A9; dall’imposta dovuta per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 104 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4.      INAGIBILITA’ O INABITABILITA’

L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/02/68, n. 15. Nel caso l’inagibilità o inabitabilità sia riferita a più anni solari, ogni anno va presentata la relativa denuncia.

5.      SCADENZE E PAGAMENTI

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010 deve essere effettuato in due rate:

-        la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso dell’intero anno;

-        la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2010.

6.      MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto sul ccp n. 52747730 intestato a  DUOMO GPA Srl – Comune di Torre de’ Busi – SERVIZIO ICI -.

7.      DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Le dichiarazioni  di variazione già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2010 e per gli anni successivi.In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:

-    il modello approvato dal Ministro delle finanze in base all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 (sistema previsto dalla legislazione statale vigente);

La dichiarazione di variazione relativa all’anno 2009 deve essere presentata, anche a mezzo posta raccomandata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi dell’anno 2010.

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 30/04/2010

PROT. N.  2662/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO CANZANO dott. MASSIMILIANO