OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI VENALI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Entra il Consigliere Meoli Claudio. Consiglieri Presenti n. 10.
Su invito del sindaco/Presidente, presenta l’argomento il vice sindaco Rossi Mauro che dà lettura e contemporaneamente illustra la proposta di deliberazione.
RICHIAMATO il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92, presupposto dell'imposta é, fra l'altro, il possesso di aree fabbricabili e che per esse, ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del medesimo D. Lgs. 504/92 la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
RILEVATO che l’art. 59 c. 1 lett. g) del D. Lgs. n. 446/97 prevede la potestà dei comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento e della riduzione del contenzioso;
CONSIDERATO:
PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
SENTITO il Segretario Comunale che riferisce positivamente in merito alla conformità della deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
VISTO il parere di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
AREE RESIDENZIALI
zona bassa = 90,00 €/mq
( Favirano, San Gottardo, San Michele e Capoluogo oltre alle aree adiacenti ad esse)
zona montana = 70,00 €/mq
( San Marco, Sogno e Valcava oltre alle aree adiacenti ad esse)
AREE INDUSTRIALI
Sù tutto il territorio comunale = 80,00 €/mq
Con n. 9 voti favorevoli
Con n. 1 voti astenuti (Meoli)
Con n. 0 voti contrari
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli
Con n. 1 voti astenuti (Meoli)
Con n. 0 voticontrari
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di LECCO
Tel. :035/785004- Fax: 035/785327
Visti gli artt. 3,6,8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; la deliberazione che ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010;
1. ALIQUOTE
Per l’anno 2010 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria aliquota per abitazione principale aliquota per cat. D2 (alberghi e pensioni aliquota per botteghe (esercizi alimentari) cat. C1 |
6.50 5,00 4,00 4,00 |
(seivirgolacinquantapermille) (cinquepermille) (quattrovirgolapermille) (quattrovirgolapermille) |
2. BASE IMPONIBILE
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.
Il Consiglio Comunale con atto n. 2 del 22/04/2010 ha determinato il valore venale delle aree fabbricabili.
3. ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l’anno 2010 l’imposta non e’ dovuta per labitazione principale (l’abitazione in cui si ha la residenza) eccetto per le abitazioni con categoria A1 – A8 e A9; dall’imposta dovuta per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 104 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. INAGIBILITA’ O INABITABILITA’
L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/02/68, n. 15. Nel caso l’inagibilità o inabitabilità sia riferita a più anni solari, ogni anno va presentata la relativa denuncia.
5. SCADENZE E PAGAMENTI
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2010 deve essere effettuato in due rate:
- la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso dell’intero anno;
- la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2010.
6. MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto sul ccp n. 52747730 intestato a DUOMO GPA Srl – Comune di Torre de’ Busi – SERVIZIO ICI -.
7. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
Le dichiarazioni di variazione già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2010 e per gli anni successivi.In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:
- il modello approvato dal Ministro delle finanze in base all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 (sistema previsto dalla legislazione statale vigente);
La dichiarazione di variazione relativa all’anno 2009 deve essere presentata, anche a mezzo posta raccomandata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi dell’anno 2010.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 30/04/2010
PROT. N. 2662/2010 |
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO F.TO CANZANO dott. MASSIMILIANO |