DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2007
OGGETTO: ICI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007.
IL SINDACO
Illustra e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 504/1992, istituente l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
Dato atto che l’Art. 6 del predetto Decreto Legislativo, così come modificato dall’Art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), stabilisce che le aliquote ICI vengano determinate dal Consiglio Comunale, con Deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dall’anno successivo ed in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e possano essere diversificate entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Visto l’Art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, con cui si stabilisce che le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali debbano essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto, in tal senso, il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30-11-2006, con il quale è stato fissato al 31-03-2007 il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali;
Visto l’Art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, che permette, a decorrere dall’anno 1997, di elevare le detrazioni ICI sull’abitazione principale fino ad un massimo di € 258,23=, nel rispetto dell’Equilibrio di Bilancio;
Considerato che l’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997 permette ai Comuni di “fissare aliquote agevolate dell’ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;
Visto il Regolamento I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con propria Deliberazione n. 3 del 30-03-1999 e modificato con proprie Deliberazioni n. 48 del 20-12-1999 e n. 26 del 29-11-2000, in particolare l’Art. 8, comma 2, che permette al Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
Visto il D.Lgs. n. 109/1998, con il quale sono stati approvati il modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la conseguente Attestazione circa l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Visto il Regolamento Generale per l’Applicazione dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – Criteri di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni agevolate, approvato con propria Deliberazione n. 17 del 28-08-2002;
Ritenuto di potersi riferire all’Attestazione ISEE per l’applicazione di particolari esoneri o detrazioni in materia di ICI, al fine di rendere confrontabili ed omogenee le diverse situazioni reddituali;
Valutato opportuno, per l’anno 2007, determinare, ai fini ICI, quanto segue:
ALIQUOTE
MISURA DELL’ALIQUOTA |
CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA |
4,8 per mille |
Aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, fino ad un massimo di due. |
4,8 per mille |
Si considerano abitazioni principali anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti vari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. |
5 per mille |
Aliquota da applicarsi a tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze, fino ad un massimo di due. |
DETRAZIONI
Le detrazioni da applicarsi all’Imposta Comunale sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale vengono così differenziate:
IMPORTO DELLA DETRAZIONE |
CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE |
€ 130,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale. |
€ 130,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti vari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. |
€ 250,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per tutti i soggetti in possesso contemporaneo dei seguenti requisiti: a) ISEE pari od inferiore a € 8.000,00=; b) non possedere sull’intero territorio nazionale altre unità immobiliari, oltre a quella in cui si risiede. Il soggetto passivo, per usufruire della detrazione, dovrà presentare, entro il 1° Dicembre 2007, apposita istanza, nella quale dichiara di possedere il requisito di cui al punto b), allegando idonea Attestazione ISEE. |
ESONERI
Ai sensi dell’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997, sono esonerati dal pagamento i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, precisando che tale esonero è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
AREE FABBRICABILI
Vengono determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, così come stabiliti per zone omogenee dall’Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e risultanti dall’Allegato “A”, “Valutazione del valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio, nel territorio del Comune di Pescate”, proposto dalla Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 16 Novembre 1999.
Dato atto che, con l’applicazione di quanto sopra, il gettito d’imposta è previsto in € 10.000,00=, misura che non incide nel pareggio di Bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Bilancio Pluriennale 2006/2008, esecutivo;
DELIBERA
1. per l’anno 2007, di determinare, ai fini ICI, quanto segue:
ALIQUOTE
MISURA DELL’ALIQUOTA |
CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA |
4,8 per mille |
Aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, fino ad un massimo di due. |
4,8 per mille |
Si considerano abitazioni principali anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti vari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. |
5 per mille |
Aliquota da applicarsi a tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze, fino ad un massimo di due. |
DETRAZIONI
Le detrazioni da applicarsi all’Imposta Comunale sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale vengono così differenziate:
IMPORTO DELLA DETRAZIONE |
CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE |
€ 130,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale. |
€ 130,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti vari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. |
€ 250,00= |
Detrazione da applicarsi all’Imposta Comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per tutti i soggetti in possesso contemporaneo dei seguenti requisiti: c) ISEE pari od inferiore a € 8.000,00=; d) non possedere sull’intero territorio nazionale altre unità immobiliari, oltre a quella in cui si risiede. Il soggetto passivo, per usufruire della detrazione, dovrà presentare, entro il 1° Dicembre 2007, apposita istanza, nella quale dichiara di possedere il requisito di cui al punto b), allegando idonea Attestazione ISEE. |
ESONERI
Ai sensi dell’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997, sono esonerati dal pagamento i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, precisando che tale esonero è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
AREE FABBRICABILI
Vengono determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, così come stabiliti per zone omogenee dall’Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e risultanti dall’Allegato “A”, “Valutazione del valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio, nel territorio del Comune di Pescate”, proposto dalla Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 16 Novembre 1999.”.
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riva Rag. Luisella
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riva Rag. Luisella
Il Consigliere Ing. De Capitani segnala che il proprio gruppo, fin dalla campagna elettorale, ha considerato iniqua l’ICI, prevedendone l’applicazione al minimo. Ricorda alla Maggioranza che anche nel loro programma elettorale era prevista la riduzione dell’ICI. L’eliminazione per ora è impossibile; nel nostro territorio, però, la maggior parte dei Sindaci ha abbassato questa tassa. Si pensava che a Pescate si passasse ad un’aliquota più bassa di quella ora proposta. E’ possibile applicare il minimo (vedesi Lecco; Oggiono l’ha portata dal 5 al 4 per mille; anche Malgrate l’ha abbassata dal 5,5 al 4,5 per mille). Quella ora proposta è una riduzione poco significativa. Si deve gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini. Ci sono le fasce deboli che soffrono per le aliquote alte. Se, poi, ci sarà la revisione degli estimi, questo inciderà ancor di più sull’ICI. Anche Comuni politicamente vicini alla lista di Maggioranza di Centro-Sinistra hanno diminuito l’ICI. Tagliando qualche spesa (magari tagliando il nuovo Municipio) si potrebbe venire incontro ai cittadini. Pur dando atto che la Maggioranza, riducendo l’ICI dal 5 al 4,8 per mille, rispetta il programma elettorale, ritiene che tale riduzione sia poco significativa. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo.
Il Sindaco ricorda che nel programma elettorale c’era la riduzione dell’ICI fino al 4 per mille (anche su più anni). Si prevede l’introduzione di nuovi servizi nel corso del 2007 (es.: 30 milioni di Euro in più nei Servizi Sociali). Si interviene a favore dei bisognosi. Si aspettava non proprio un elogio dalla Minoranza, ma almeno un dare atto della bontà della scelta. Ricorda che, dal 2001, non si è mai aumentata un’imposta, nonostante il fatto che le spese siano aumentate ogni anno. Segnala che, con questa nuova aliquota ICI, molti non pagheranno, grazie anche alla detrazione per la prima casa. Concorda sul fatto che si tratti di una tassa ingiusta. Questo potrebbe essere il primo passo verso la riduzione al minimo dell’aliquota ICI.
L’Assessore Rag. Paganoni contesta l’affermazione del Consigliere Ing. De Capitani che quella di Maggioranza è una lista di Centro-Sinistra.
Non essendoci altre richieste d’intervento, il Sindaco pone in votazione la sopra riportata proposta di Deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di Deliberazione, corredata dei pareri previsti dalla vigente normativa;
Con voti otto favorevoli e quattro contrari (De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi Elio), espressi per alzata di mano da parte dei dodici Consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;
DELIBERA
1. di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di dare applicazione al presente Atto;
Con voti otto favorevoli e quattro contrari (De Capitani, Borghetti, Rocca e Valsecchi Elio), espressi per alzata di mano da parte dei dodici Consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti;
DELIBERA
1. di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.