DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 21 NOVEMBRE 2005

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2006.

 

IL SINDACO

 

Sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

 

“LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n. 504/1992, che istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Considerato che l’Art. 6 del predetto Decreto Legislativo, così come sostituito dall’Art. 3, comma 53, della Legge n. 662/1996, stabilisce che l’aliquota ICI è determinata annualmente dal Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dall’anno successivo ed in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

Vista la propria Deliberazione n. 11 del 31-01-2005, con la quale é stata stabilita l’aliquota ICI per l’anno 2005;

Atteso che si intende confermare tale aliquota anche per l’anno 2006;

Dato atto che non vengono pregiudicati né il gettito d’imposta ottenuto l’anno precedente, né l’Equilibrio di Bilancio;

Visto l’Art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, dal quale si evince che la presente Deliberazione rientra fra le competenze residuali della Giunta Comunale;

Visto l’Art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce che le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l’Art. 8, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 504/1992, che permette, a decorrere dall’anno 1997, di elevare la detrazione di Imposta Comunale per l’abitazione principale fino a € 258,23=, nel rispetto dell’Equilibrio di Bilancio;

Considerato che l’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997 permette ai Comuni di “fissare aliquote agevolate dell’ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata é applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori”;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30-03-1999 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 del 20-12-1999 e n. 26 del 29-11-2000, ed in particolare l’Art. 8, comma 2, che permette al Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;

Visto il D.Lgs. n. 109/1998, con il quale é stato approvato il modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva e la conseguente Certificazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Visto il Regolamento ISEE, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28-08-2002;

Ritenuto poter far riferimento alla Certificazione attestante l’ISEE per l’applicazione di particolari esoneri e detrazioni in materia di ICI, al fine di rendere omogenee e confrontabili le diverse situazioni reddituali;


Valutato opportuno deliberare, per l’anno 2006, ai fini dell’aliquota ICI, quanto segue:

DETRAZIONI

II

 


 


Le detrazioni da applicarsi all’Imposta Comunale dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale vengono così differenziate:

 

IMPORTO DELLA DETRAZIONE

CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE

 

€ 130,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

 

€ 130,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

€ 250,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per i soggetti che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

a)     Indicatore ISEE pari od inferiore a € 8.000,00=;

b)     non possedere nell’intero territorio nazionale altre unità immobiliari, oltre a quella in cui si vive.

Il soggetto passivo, per usufruire della detrazione, dovrà presentare, entro il 1° Dicembre 2005, apposita istanza, nella quale dichiara di possedere il requisito di cui al punto b), corredata dalla Certificazione ISEE.

 

 

ESONERI


Sono esonerati, ai sensi dell’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997, dal pagamento dell’ICI i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

AREE FABBRICABILI


 


Vengono determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nell’Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, per zone omogenee, così come risultano dall’Allegato “A”, “Valutazione del valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio, nel territorio del Comune di Pescate”, proposto dalla Commissione Edilizia nella seduta del 16 Novembre 1999, Allegato “A” che risulta parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Bilancio Pluriennale 2005/2007, esecutivo;

 

DELIBERA

 

1.   di confermare quale aliquota ICI per l’anno 2006, da applicarsi su tutti gli immobili, ivi comprese le aree edificabili, il 5 per mille;

2.   di deliberare, per l’anno 2006, ai fini dell’aliquota ICI, quanto segue:

DETRAZIONI

II

 


 


Le detrazioni da applicarsi all’Imposta Comunale dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale vengono così differenziate:

 

IMPORTO DELLA DETRAZIONE

CONDIZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE

 

€ 130,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

 

€ 130,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

€ 250,00=

 

Detrazione da applicarsi sull’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per i soggetti che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

c)      Indicatore ISEE pari od inferiore a € 8.000,00=;

d)     non possedere nell’intero territorio nazionale altre unità immobiliari, oltre a quella in cui si vive.

Il soggetto passivo, per usufruire della detrazione, dovrà presentare, entro il 1° Dicembre 2005, apposita istanza, nella quale dichiara di possedere il requisito di cui al punto b), corredata dalla Certificazione ISEE.

 

 

ESONERI


Sono esonerati, ai sensi dell’Art. 1, comma 5, della Legge n. 449/1997, dal pagamento dell’ICI i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero è applicato limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

AREE FABBRICABILI


 


Vengono determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nell’Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, per zone omogenee, così come risultano dall’Allegato “A”, “Valutazione del valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio, nel territorio del Comune di Pescate”, proposto dalla Commissione Edilizia nella seduta del 16 Novembre 1999, Allegato “A” che risulta parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.”.

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

 

Ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                     Riva Rag. Luisella

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

 

Ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                     Riva Rag. Luisella

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la sopra riportata proposta di Deliberazione, corredata dei pareri previsti dalle Leggi vigenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

 

DELIBERA

 

1.   di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione;

2.   di inserire l’oggetto della presente Deliberazione nell’Elenco da trasmettere ai capigruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’Art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3.   di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.