PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 12-12-2007

Settore proponente: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E ULTERIORE DETRAZIONE DAL 01/01/2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

         Premesso che, il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, ha istituito l’imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., la cui aliquota, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs stesso, così come modificato dall’art. 1. comma 156, della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal 01 gennaio 2007, è stabilita dal consiglio comunale con deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nella misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

 

         Preso atto che:

-          con deliberazione GC n. 70 del 13.02.1993, esecutiva ai sensi di legge, veniva determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 1993 nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 346 del 28.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata l’aliquota I.C.I. per l’anno 1994 nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 385 del 27.10.1994, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata l’aliquota I.C.I. anche per l’anno 1995 nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 444 del 11.12.1995, esecutiva ai sensi di legge, venivano deliberate per l’anno 1996, un’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e un’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5 per mille;

-          con deliberazione CC n. 10 del 31.01.1997, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate per l’anno 1997, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5 per mille;

-          con deliberazione CC n. 4 del 19.01.1998, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate anche per l’anno 1998, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5 per mille;

-          con deliberazione CC n. 73 del 09.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate anche per l’anno 1999, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5 per mille;

-          con deliberazione CC n. 12 del 08.01.2000, esecutiva ai sensi di legge, venivano determinate per l’anno 2000, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 3 del 05.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate per l’anno 2001, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 68 del 10.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate per l’anno 2002, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 77 del 18.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate per l’anno 2003, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 11 del 20.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate anche per l’anno 2004, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;

-          con deliberazione GC n. 106 del 07.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, venivano determinate per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5,0 per mille;

-          con deliberazione GC n. 103 del 29.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, venivano conferma per l’anno 2006, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5,0 per mille;

-          con deliberazione CC n. 4 del 15/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, venivano conferma anche per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5,0 per mille;

 

         Dato atto che occorre procedere alla determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2008;

 

         Ritenuto di confermare  dal 01/01/2008 le seguenti aliquote ICI:

- aliquota ridotta 5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 D.Lgs. n. 504/92 possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Paderno d’Adda oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché anch’essi residenti nel Comune nonché sulle loro pertinenze e nei casi previsti dal vigente regolamento comunale;

- aliquota ordinaria 6,50 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all’aliquota ridotta;

 

         Richiamato l’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall’art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996, n. 662 - comma 3 - con il quale si prevede che, con il medesimo atto di deliberazione dell’aliquote d’imposta, il Comune può deliberare un aumento della detrazione I.C.I. per l’abitazione principale da € 103,29 fino a € 258,23, anche solamente con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale ed il successivo art. 58, comma 3 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 con il quale viene stabilito che tale detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

 

         Richiamate tutte quante le motivazioni contenute nella deliberazione che hanno fissato le aliquote e le detrazioni ai valori attualmente in vigore, motivazioni che qui si intendono riportate, anche se non formalmente trascritte;

 

         Ritenuto di determinare i seguenti criteri per l’aumento della detrazione I.C.I.:

*     casa di abitazione unica proprietà immobiliare od oggetto di altro diritto reale più eventuali cantine e box ad uso personale;

*     rendita catastale non superiore a € 700,00 (complessiva dell’abitazione principale e eventuali box e cantine)

*     livello di reddito annuo 2007 (reddito complessivo ai fini IRE di tutti i componenti del nucleo familiare così come risultante da stato di famiglia alla data della richiesta) del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti il nucleo stesso, nei seguenti limiti:

 

REDDITO FAMILIARE             ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA I.C.I.

(in Euro)                                   (in Euro)

                                                   Numero componenti il nucleo familiare

                                                          1              2              3  e oltre

Fino a              15.000                   60             75                 90         

15.000,01        18.500                   45             60                 75         

18.500,01        22.000                   30             45                 60         

22.000,01        26.000                   15             30                 45     

 

Per i nuclei familiari che presentino al loro interno soggetti portatori di handicap, giovani in affido, anziani non autosufficienti anche se ricoverati presso case di riposo con il sostegno economico del nucleo familiare, i limiti tabellari di reddito aumentano di € 2.600,00. La condizione di non autosufficienza deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell’A.S.L.

La composizione del nucleo familiare è da intendersi al momento della richiesta di ulteriore detrazione.

 

         Visto il regolamento comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera CC n. 65 del 23.11.1998, integrato con delibera CC n. 62 del 09.12.1999 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 7 del 30.01.2001, C.C. n. 45 del 21.12.2002, C.C. n. 62 del 22-12-2004 e CC n. 17 del 26/04/2007;

 

         Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) a decorrere dal 01/01/2007;

 

         Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da allegato al presente atto sotto la lettera ”B”.

 

         Visto il vigente Statuto comunale.

 

         Uditi gli interventi di cui all’allegato “C”

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 4  contrari (Andreotti, Crippa, Ghisleni, Villa) e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano , essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1)      di determinare dal 01/01/2008 le seguenti aliquote ICI:

- aliquota ridotta 5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 D.Lgs. n. 504/92 possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Paderno D’Adda oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè anch’essi residenti nel Comune, nonché sulle loro pertinenze e nei casi previsti dal vigente regolamento comunale;

- aliquota ordinaria 6,5 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all’aliquota ridotta;

 

2)      di confermare la detrazione I.C.I. di base prevista per legge, pari a € 103,29= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  e annesse pertinenze del soggetto passivo;

 

3)            di determinare, altresì, dall’01/01/2008 l’aumento fino ad ulteriori € 90,00 della detrazione base d’imposta I.C.I. per l’abitazione principale  e annesse pertinenze nei confronti dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

*     casa di abitazione unica proprietà immobiliare od oggetto di altro diritto reale più eventuali cantine e box ad uso personale

*     rendita catastale non superiore a € 700,00 (complessiva dell’abitazione principale e eventuali box e cantine)

*     livello di reddito annuo 2007 (reddito complessivo ai fini IRE di tutti i componenti del nucleo familiare così come risultante da stato di famiglia alla data della richiesta) del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti il nucleo stesso, nei seguenti limiti:

 

REDDITO FAMILIARE             ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA I.C.I.

(in Euro)                                   (in Euro)

                                                   Numero componenti il nucleo familiare

                                                          1              2              3  e oltre

Fino a              15.000                   60             75                 90         

15.000,01        18.500                   45             60                 75         

18.500,01        22.000                   30             45                 60         

22.000,01        26.000                   15             30                 45     

 

Per i nuclei familiari che presentino al loro interno soggetti portatori di handicap, giovani in affido, anziani non autosufficienti anche se ricoverati presso case di riposo con il sostegno economico del nucleo familiare, i limiti tabellari di reddito aumentano di € 2.600,00. La condizione di non autosufficienza deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell’ A.S.L.

La composizione del nucleo familiare è da intendersi al momento della richiesta di ulteriore detrazione.

 

5)      di dare atto che i soggetti che si trovano nelle sopra indicate condizioni, dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Paderno d’Adda domanda di riduzione con la documentazione probante, come da fac-simile allegato “A” alla presente, entro il termine di versamento del saldo (16 dicembre 2008).

 

 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Data l’urgenza di provvedere

 

Con voti n. 14 favorevoli, n. 0 contrari  e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano, essendo n. 14   i consiglieri presenti e  votanti;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.