ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

D.L. 27 maggio 2008 n. 93

 

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quella ad essa assimilata dal Regolamento Comunale (“abitazione concessa in uso gratuito a parenti stretti” e “ abitazioni ad affitto concordato”); fanno eccezione le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dall’articolo 8 commi 2 – 3 del D.Lgs 504/1992.

 

ALIQUOTE

 

·                    L’aliquota per l’abitazione principale (solo ed esclusivamente categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è mantenuta nella misura del 4,8 per mille;

·                    L’aliquota ordinaria per gli altri fabbricati e per i terreni è mantenuta al 7,0 per mille;

·                    L’aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, è mantenuta al 2,5 per mille.

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

La detrazione per l’abitazione principale (solo ed esclusivamente categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è fissata in € 103,29.

 

VERSAMENTI

 

Per l’anno 2008 il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere effettuato in due rate:

·                   L’importo della prima rata, da versare entro il 16 giugno 2008, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta;

·                   L’importo della seconda rata, da versare  entro il 16 dicembre 2008, dovrà essere pari al saldo dell’imposta dovuta.

·                   E’ inoltre possibile versare l’ICI complessivamente dovuta per l’anno 2008 in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo dovuto risulti inferiore a € 10,00.

 

Il versamento dell’ICI potrà essere effettuato presso:

 

·                   Ufficio Postale (spese di riscossione € 1,00 a bollettino);

·                   Tesoreria Comunale Credito Valtellinese di Osnago (Lc) – (spese di riscossione € 0,50 a bollettino);

·                   Ufficio Tributi del Comune di Osnago (Lc) esclusivamente con bancomat o carta di credito (senza addebito di spese aggiuntive)

·                   Qualsiasi ufficio postale e qualsiasi banca con modello F24 (gratuitamente).