COMUNE   DI   OSNAGO

 

ESTRATTO  DELIBERA ALIQUOTE ICI ANNO 2006

 

Delibera di Giunta Comunale n. 163  del 25.11.2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  E DELLE DETRAZIONI PER L’ ANNO 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. Di determinare, in ottemperanza agli artt. n. 6 e n. 18 del Dlgs. 30.12.1992 n. 504 e successive               

    modificazioni ed integrazioni  

         a) l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7,0 per mille  per l’anno 2006;

         b) l’aliquota per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille per l’anno  2006;

 

2. Di considerare, in base all’art. 3 comma 56 della Legge 662/96, per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata;

 

 

3.    Di considerare abitazioni principali, ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 446/97, al fine dell’applicazione della relativa aliquota ridotta e della detrazione di cui all’art.8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, quelle concesse in uso gratuito a:

·                    Figli e genitori

·                    Nonni e nipoti

·                    Zii e nipoti

·                    Suoceri e generi/nuore

·                    Fratelli e sorelle

A condizione che gli stessi abbiano ivi stabilito l’abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.

Le condizioni per applicare l’aliquota ridotta e la relativa detrazione devono sussistere al 1^ gennaio dell’anno di imposizione e la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno 2006;

 

4.    Di considerare abitazioni principali, ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 446/97, al fine dell’applicazione della relativa aliquota ridotta e della detrazione di cui all’art.8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, quelle concesse ai sensi della Legge 431/1998 purchè i cessionari  abbiano ivi stabilito l’abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.

Le condizioni per applicare l’aliquota ridotta e la relativa detrazione devono sussistere al 1^ gennaio dell’anno di imposizione e la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno 2006;

 

5. Di fissare, in relazione al disposto dell’ art. 1, comma 5, della L. 27.12.1997 n. 449, una aliquota agevolata del 2.5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell’ UTC da   allegare alla denuncia di variazione ICI)  limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi  e per la durata di tre anni dall’ inizio dei lavori da documentare con relativa attestazione dell’ UTC da allegare alla denuncia di variazione ICI;

 

6. Di approvare l’applicazione dell’ulteriore detrazione d’imposta I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di €  154,94 limitatamente alle categorie di soggetti aventi i requisiti di cui all’allegato D costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

7. Di approvare i criteri per l’applicabilità della maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale specificati nell’allegato D alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

 

8. Di   dare atto che le domande di maggiore detrazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2006  e avranno efficacia per l’anno in corso;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORE DETRAZIONE SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2006

 

E’ possibile applicare la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 154,94 nei seguenti casi:

            Proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione se appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a)    Pensionati con redditi annuali, imponibili IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a €  8.999,26, più €  877,98 per ogni persona a carico;

b)   Pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno 2 persone, di cui 2 titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, fino a €  10.840,87, più €  877,98 per ogni persona a carico;

c)    Portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a €  8.999,26, più €  877,98 per ogni persona a carico;

d)   Lavoratori disoccupati con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a €  8.999,26 più €  877,98  per ogni persona a carico;

e)    Lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8.999,26, più €  877,98  per ogni persona a carico;

f)     Nel caso di presenza dei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l’aumento del reddito, riferito al porta-tore di handicap o all’anziano non autosufficiente, è elevato da €  877,98  a    1.342,79;

g)    I titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.

 

Ai fini della presente agevolazione si considera familiare a carico il soggetto ritenuto tale ai fini IRPEF.

 

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari di qualsiasi specie ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, quali i box, le cantine, i depositi.

 

In caso di non spettanza delle maggiori detrazioni, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione in carta semplice:

-     Denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’anno precedente a quello cui si riferisce il tributo;

-     Documentazione comprovante lo stato di cassintegrato, disoccupato o iscritto liste di mobilità;

-     Copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di persone anziane non autosufficienti;

-     Dichiarazione di non essere proprietario di altre unità immobiliari di qualsiasi specie, ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, quali i box, le cantine, i depositi;

-     Gli stati di famiglia verranno acquisiti direttamente a cura degli uffici comunali.