Estratto deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del  21/12/2004

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2005

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Vista la Legge n. 421/1992 contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.e i. il quale prevede tra l’altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria), il quale stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, è previsto contestualmente a quello per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

Ritenuto necessario, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed una adeguata fornitura di servizi comunali, stabilire le misure dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), avvalendosi tra l’altro della facoltà di diversificazione della stessa, disponendo quindi che le aliquote per l’anno 2005 saranno le seguenti:

 

a)      5 per mille l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale con detrazione di euro 124,00#;

 

b)      5 per mille l’aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla Legge n. 431/1998 (contratti di locazione abitativa agevolati);

 

c)      2 per mille quale aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997 n. 449;

 

d)      7 per mille l’aliquota da applicarsi, ex art. 6 D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, alle unità abitative non locate, siano esse già esistenti, di nuova realizzazione o provenienti da ristrutturazione a far data dalla scadenza dell’anno dalla fine lavori, (per alloggi non locati sono da intendere quelle unità abitative prive di utenza Enel, acqua ect. e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso), e non utilizzate come residenza secondaria;

 

e)      6 per mille l’aliquota relativa agli altri immobili;

 

Dato atto che questo Ente non risulta deficitario ai sensi vigenti disposizioni legislative in materia;

 

Visti:

 

-         il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e l’art. 3 commi n. 48 e n. 53 della Legge 662/1996;

-         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-         il vigente Statuto Comunale;

-         il vigente Regolamento di Contabilità;

-         il D.Lgs: 446/1997;

-         il vigente Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;

 

Con voti…………………………………………………………………

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) di confermare per l’anno 2005, ai sensi delle norme vigenti in materia di imposte e tributi locali, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

 

5 per mille l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

5 per mille l’aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti di locazione abitativa agevolati);

 

2 per mille quale aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997 n. 449;

 

7 per mille l’aliquota da applicarsi, ex art. 6 D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, alle unità abitative non locate, siano esse già esistenti, di nuova realizzazione o provenienti da ristrutturazione a far data dalla scadenza dell’anno dalla fine lavori, (per alloggi non locati sono da intendere quelle unità abitative prive di utenza Enel, acqua ect. e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso), e non utilizzate come residenza secondaria;

 

6 per mille l’aliquota relativa a tutti gli altri immobili;

 

2) di stabilire la detrazione applicabile, ove e se dovuta, nella misura di euro 124,00.=

 

3) di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato alla risorsa 1010010 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005;

 

4) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 5 della Legge n. 449/1997.