DELIBERA
1. di determinare per l’anno di imposta 2008, per quanto esposto in premessa ed allo scopo di permettere il conseguimento del risultato di entrata pari a 500.000 euro, inserita nella proposta di Bilancio di previsione, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
- 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli immobili assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili;
- 4,5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 Legge 449/97);
- 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari assimilabili all’abitazione principale ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.”
3. di dare atto che l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, prevista dalla Legge finanziaria 2008 in materia di ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari ad un importo dell’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato, non si applica:
a) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata” (art. 5 punto 1 lettera “e” del regolamento comunale ICI)
b) all’unità immobiliare concessa ad uso gratuito a ascendenti e discendenti di primo grado, nonchè a collaterali di primo grado (art. 5 punto 1 lettera d) regolamento comunale ICI);